Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.12157 del 08/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29493-2014 proposto da:

MAIELLA & MORRONE S.R.L. IN HOUSE PROVIDING, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA 19, (STUDI LEGALI RIUNITI) presso lo studio dell’avvocato SERGIO DELLA ROCCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 573/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 12/06/2014, R.G.N. 1452/2012;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Che la Corte di Appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Pescara ha accolto la domanda proposta da F.B. ed ha accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Maiella e Morrone s.r.l. in house providing a decorrere dal 25 ottobre 2005 con inquadramento nel quinto livello e del c.c.n.l. UNEBA 2004, condannando la società al pagamento delle differenze retributive maturate oltre interessi legali.

2. Che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Maiella e Morrone s.r.l. In House Providing affidato a due motivi al quale la F. non ha opposto difese.

3. Che nelle more della decisione della causa, in data 12 novembre 2015, le parti hanno sottoscritto presso la Direzione territoriale del lavoro di Chieti-Pescara un verbale di conciliazione e, nell’ambito delle reciproche concessioni, la società ricorrente ha dichiarato che avrebbe rinunciato al ricorso e la F. che avrebbe accettato tale rinuncia e che le spese di lite sarebbero state concordemente compensate.

4. Che, peraltro, in data 17 dicembre 2018 il curatore del fallimento della società nel frattempo dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pescara del 27 aprile 2017, ha depositato atto di rinuncia al quale ha allegato il verbale di conciliazione e la sentenza dichiarativa di fallimento.

5. Che dalla documentazione versata in atti emerge che le parti hanno conciliato nei termini riportati nel verbale sottoscritto in data 12 novembre 2015 (successivamente alla notifica del ricorso per cassazione del 5 dicembre 2014) la controversia tra loro pendente.

6. Che pertanto è venuto meno l’interesse delle parti alla decisione della controversia avendo transatto ogni e qualunque controversia connessa ai contratti di lavoro a progetto intercorsi tra le parti.

7. Che conseguentemente deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

8. Che la mancata costituzione nel giudizio di cassazione della signora F., rimasta intimata, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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