Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.12158 del 08/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27166-2013 proposto da:

F.A.C., *****, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE LO GIUDICE;

– ricorrente –

contro

– RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., – AGENTE DI RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIRSO 101, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FABIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA MAGADDINO;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

*****, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 679/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 31/07/2012 R.G.N. 1216/2010.

RILEVATO E CONSIDERATO CHE:

1. con ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, affidato all’agente notificante in data 31 ottobre 2013, la parte ricorrente impugna la sentenza della Corte territoriale pubblicata in data 31 luglio 2012, relativa a giudizio di primo grado iniziato il 14 aprile 2009;

2 hanno resistito l’INPS e la s.p.a. Riscossione Sicilia; l’Avvocatura dello Stato, per l’Agenzia delle Entrate, si è costituita al mero fine di partecipare alla discussione orale;

3. il ricorso si appalesa tardivo perchè notificato ben oltre il termine annuale d’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla novella introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 (trattandosi di giudizio di primo grado introdotto prima del 4 luglio 2009; cfr., sul discrimine temporale per l’applicabilità della citata novella al codice di rito, ex multis, Cass. 4 maggio 2012, n. 6784);

4. è appena il caso di ricordare che nelle controversie di cui agli artt. 409 c.p.c. e segg., non si applica la sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969 (v. art. 3 stessa legge) e che tale esclusione concerne anche i giudizi di cassazione (cfr. Cass., Sez.U., 16 gennaio 2007, n. 749) e tutte le cause che siano state trattate con il rito speciale (v., fra le tante, Cass. 20 luglio 2016, n. 14945);

s. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

6. non si provvede alla regolazione delle spese per la parte, Agenzia delle Entrate, che non ha svolto attività difensiva;

7. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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