Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.12162 del 08/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26137-2013 proposto da:

C.F., D.V.L., D.V.R., D.V.U., D.V.S. n. q. di eredi di D.V.A., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio degli avvocati PASQUALE NAPPI, MASSIMO NAPPI, che li rappresentano e difendono;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA BATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 8836/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/12/2012 R.G.N. 5233/2009.

RILEVATO

che:

1. con sentenza del 4 dicembre 2012 la Corte d’Appello di Roma confermava con diversa motivazione la decisione del Tribunale di Tivoli di rigetto della domanda proposta da C.F. nonchè da U., L., S. e d.V.R. – quali eredi di D.V.A. – intesa ad ottenere la riliquidazione della pensione ai sensi del D.L. 25 novembre 1995, n. 501, art. 4, comma 1, conv. in L. 5 gennaio 1996, n. 11 in favore del de cuius nonchè al pagamento dei relativi ratei;

2. la Corte territoriale osservava: che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie de quo la decadenza di cui al D.P.R. n. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47; che il de cuius, D.V.A., aveva presentato nel 1995 domanda di pensionamento anticipato ai sensi del D.L. n. 501 del 1995, accolta con atto del 27 luglio 1995 e con decorrenza dall’1 agosto 1995; che il beneficio contributivo di cui al citato art. 4, comma 1, era stato riconosciuto solo ai fini della maturazione del diritto e non anche in relazione al calcolo della prestazione e che il predetto era deceduto il 13 luglio 2004 e, in vita, non aveva mai presentato istanza tendente alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico ragion per cui, in applicazione del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 127 i suoi eredi non potevano aver alcun diritto riguardo ai ratei della detta pensione;

3. per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso C.F. nonchè U., L. S. e D.V.R. illustrato da memoria mentre l’INPS ha depositato procura.

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 127 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) non essendosi avveduta la Corte territoriale che D.V.A. – poi deceduto – aveva proposto la domanda di prepensionamento e che la medesima era stata accolta dall’INPS ragion per cui il richiamo al R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 127 era del tutto errato riferendosi detta norma alla domanda di pensione, così come inconferenti erano le pronunce di questa Corte richiamate, tutte relative a casi in cui il de cuius non aveva proposto domanda di pensione quando era in vita; si evidenzia come l’oggetto della presente causa non era la richiesta iniziale di liquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità ma riguardava solo ed esclusivamente la riliquidazione della pensione già riconosciuta laddove l’art. 127 citato si riferiva unicamente alla domanda di pensione;

6. il motivo è fondato. Effettivamente la norma di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 127 non può trovare applicazione al caso in esame che, come evidenziato nel motivo, riguarda la richiesta proposta dagli eredi di D.V.A. di riliquidazione della pensione già riconosciuta al loro dante causa a seguito di domanda. Peraltro, le pronunce di questa Corte richiamate nella impugnata sentenza (Cass. n. 4992 del 29 agosto 1988; Cass. n. 7866 del 16 luglio 1991 quest’ultima, peraltro, disattesa dalla successiva Cass. n. 2255 del 08/03/1994) concernono casi diversi e, quindi, inconferenti con quello all’esame;

7. alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019

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