LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23458/2017 R.G. proposto da:
Comune di Lettere, rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Torrente;
– ricorrente –
contro
R.R., + ALTRI OMESSI;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 2609/2017, pubblicata il 12 giugno 2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2019 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Cardino Alberto, che ha chiesto il rigetto.
RILEVATO IN FATTO
1. P.L., P.M., Pa.Lu., P.S. e S.G. convennero in giudizio avanti il Tribunale di Torre Annunziata il Comune di Lettere, C.G., F.S., il ***** e V.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data ***** allorquando, a seguito del crollo di una parte del muro perimetrale del complesso conventuale del SS. Rosario di Lettere, era deceduto il loro congiunto P.A..
Il Comune di Lettere chiamò in causa il Ministero degli Interni e R.R., per sentir accertare la loro responsabilità nei fatti di causa.
Il Ministero restò contumace; R.R. invece si costituì e spiegò a sua volta in via riconvenzionale domanda risarcitoria per i danni subiti in conseguenza del decesso, derivato dal medesimo sinistro, dei suoi congiunti G.L. (marito) e Gu.Lu. (figlia).
In relazione al decesso di questi ultimi, intervenne in giudizio anche G.F.S. (figlio e fratello di L. e Gu.Lu.) per ottenere il risarcimento dei propri danni.
2. Con sentenza del 5/6/2015 il Tribunale condannò, in solido, il Comune di Lettere, C.G., F.S., il Monastero SS Rosario delle Suore Domenicane di Lettere e V.A. al risarcimento dei danni subiti da tutti i predetti istanti.
Avverso tale decisione proposero appello R.R. e G.F.S. in punto di quantificazione dei danni, oltre che con riferimento al regolamento delle spese processuali.
Separato appello fu altresì proposto dal ***** e da V.A., con riferimento sia all’an che al quantum della affermata loro responsabilità.
In entrambi i giudizi si costituì il Comune di Lettere chiedendo ordinarsi la notifica degli appelli al Ministero degli interni e spiegando appello incidentale per la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno in favore degli appellanti.
3. Riuniti i giudizi, con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli, per quel che ancora in questa sede interessa, ha dichiarato inammissibili gli appelli incidentali proposti dal Comune; ha rigettato l’appello proposto dal Monastero e da V.A.; ha accolto parzialmente l’appello proposto da R.R. e da G.F.S., condannando per l’effetto il Comune di Lettere e gli altri convenuti/appellati al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, compensando tra le stesse parti le spese del secondo grado.
Quanto in particolare agli appelli incidentali proposti dal Comune di Lettere ne ha infatti rilevato la tardività, osservando che di conseguenza sulla affermata responsabilità dello stesso “si è formato il giudicato interno che ha reso superflua la partecipazione al (secondo) grado del giudizio del Ministero degli Interni”.
2. Avverso tale decisione il Comune di Lettere propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Gli intimati non svolgono difese nella presente sede.
Il ricorrente deposita memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte d’appello omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero degli interni, in violazione dell’art. 331 c.p.c. o, in subordine, dell’art. 332 c.p.c..
Rileva che la chiamata in causa del Ministero era diretta a farne dichiarare l’esclusiva responsabilità, con la conseguenza che lo stesso era divenuto litisconsorte necessario e in appello, pertanto, avrebbe dovuto ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia poi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., nonchè dei “principi in materia di legittimazione sostanziale”.
Lamenta che la Corte d’appello non ha preso in considerazione la questione della propria legittimazione passiva, contestata (a quanto sembra di capire dalla lettura del motivo) in relazione all’addebito di responsabilità per il mancato esercizio del potere di adozione di ordinanze contingibili ed urgenti a tutela della pubblica incolumità a fronte di situazioni emergenziali, essendo tale potere attribuito al sindaco quale ufficiale di governo e dunque quale organo dello Stato.
3. Il primo motivo è inammissibile.
Come sopra si è già evidenziato la Corte d’appello ha dichiarato inammissibili gli appelli incidentali proposti dal Comune di Lettere, in quanto tardivi, e sulla base di tale rilievo ha anche esplicitamente escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero degli interni, poichè superfluo essendo passata in giudicato l’affermazione della responsabilità del Comune.
Ciò, evidentemente, sull’implicito ma univoco presupposto che quest’ultima affermazione – in sè non fatta segno di alcuna censura in questa sede – comportava per sè stessa anche il rigetto della tesi difensiva dell’ente territoriale secondo cui tale responsabilità andava invece riferita all’amministrazione statale.
Così decidendo la Corte d’appello si è conformata a principio più volte enunciato da questa Corte (Cass. 23/12/1988, n. 7045; 09/12/1999, n. 13779; 30/09/2009, n. 20965; 21/01/2016, n. 1049), secondo cui “il litisconsorzio di diritto processuale – quale quello che si configura quando il convenuto abbia chiamato nel processo un terzo, non ai fini di un’eventuale rivalsa in ipotesi di soccombenza, ma per essere a lui unicamente imputabile il fatto generatore della responsabilità (come è avvenuto anche nel caso di specie, alla stregua della surriferita prospettazione difensiva del Comune) – non rende necessaria, nel giudizio di impugnazione vertente tra le parti originarie del procedimento, l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti del terzo chiamato in causa, ove non sia oggetto di censura il capo della decisione che abbia escluso la responsabilità di quest’ultimo, perchè in tal caso, essendosi formato il giudicato sul punto, il terzo non ha alcun interesse da tutelare in giudizio e, pertanto, non ricorre quell’esigenza di evitare possibili giudicati contraddittori dalla quale deriva la necessità di integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili ai sensi del citato art. 331 c.p.c.”.
Il motivo in esame non offre alcun argomento perchè abbia a discostarsi da tale orientamento e ne va pertanto dichiarata l’inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c..
4. E’ altresì inammissibile il secondo motivo, in quanto evidentemente diretto a contestare l’affermazione di responsabilità dell’ente territoriale sulla quale, come già esplicitamente dichiarato in sentenza, deve intendersi formato giudicato interno, per la mancata proposizione di tempestivo gravame.
La Corte d’appello ha, invero, come detto, dichiarato inammissibili gli appelli incidentali proposti dal Comune, in quanto tardivi, con le conseguenze sopra viste.
Tale statuizione (declaratoria di inammissibilità) non è stata posta ad oggetto di alcun motivo di ricorso e se ne deve in questa sede pertanto ritenere precluso ogni sindacato, al quale evidentemente tendono surrettiziamente i rilievi per la prima volta spesi nella memoria difensiva.
5. Il ricorso deve essere in definitiva dichiarato inammissibile.
Non avendo gli intimati svolto difese nella presente sede, nessun provvedimento è da adottare in ordine al regolamento delle spese.
Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019