Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12271 del 09/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

R.H., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso dagli avv.ti Ottavio Pannone (*****) e Rocco Barbato (p.e.c. *****; fax n. *****)

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (*****; fax *****) presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 11175/2017 del Tribunale di Napoli, sezione specializzata per la protezione internazionale, emesso il 6 dicembre 2017 e depositato il 27 dicembre 2017, nella causa iscritta al n. 25919/2017 R.G.;

sentita la relazione in camera di consiglio del cons. Giacinto Bisogni.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Napoli, con decreto n. 10051, ha respinto il ricorso proposto dal sig. R.H., cittadino bengalese, nato il 1.1.1997, inteso a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o della cd. protezione umanitaria.

2. Ricorre per cassazione R.H. deducendo con il primo motivo la nullità del decreto per lesione del contraddittorio e del correlato diritto di difesa, violazione e falsa applicazione degli artt. 737 e 738, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10 e 11, degli artt. 101 e 128 c.p.c., dell’art. 3Cost., dell’art. 111Cost., comma 2 e dell’art. 24 Cost., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – errore in procedendo. Rileva infatti il ricorrente che il Tribunale non ha disposto la comparizione in udienza delle parti nonostante non fosse disponibile la videoregistrazione dell’audizione davanti alla Commissione territoriale. Il ricorrente censura la decisione del Tribunale di Napoli per aver disatteso il dato normativo cui si fa riferimento nella rubrica del motivo e che prevede l’obbligatorietà della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti nel caso di indisponibilità della videoregistrazione dell’audizione del richiedente asilo davanti alla Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale.

3. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, e degli artt. 112,115,116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omessa o quantomeno insufficiente motivazione circa un punto decisivo – nullità della sentenza e violazione del diritto di difesa, ex art. 360 c.p.c., n. 4 – error in procedendo ed extra petita – diritto del ricorrente all’esame di merito. Lamenta il ricorrente che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata produzione della relata di notifica del provvedimento della Commissione territoriale e quindi per mancata prova della tempestività del ricorso nonostante nel giudizio proposto avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, non impone il deposito della relata di notifica del provvedimento impugnato e nonostante nessuna eccezione sul punto fosse stata sollevata dalla controparte.

4. Si difende con controricorso il Ministero dell’Interno.

RITENUTO

che:

6. Il primo motivo è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sez. I n. 17717 del 5 luglio 2018) e in relazione alle motivazioni che qui devono essere ribadite.

7. Il Tribunale ha ritenuto che l’udienza di comparizione delle parti, pur richiesta dal ricorrente, non dovesse essere fissata, attesa la sufficienza della verbalizzazione delle sue dichiarazioni dinanzi alla Commissione territoriale, in mancanza della videoregistrazione che non aveva potuto essere eseguita per motivi tecnici. Si tratta di una affermazione che non tiene conto del testo legislativo, il quale non lascia spazio a dubbi. Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 14,introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. c), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, sotto la rubrica “Verbale del colloquio personale”, colloquio contemplato in via generale dallo stesso D.Lgs., art. 12, stabilisce al comma 1 che: “Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana”, aggiungendo al comma 7 che “Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici o nei casi di cui al comma 6 bis” (ossia su istanza del richiedente: n.d.r.), “dell’audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo”.

8. Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, pure inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, concernente le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, sancisce: al comma 9 che: “Il procedimento è trattato in camera di consiglio”; al comma 10 che: “E’ fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice: a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8" (che, a propria volta, rinvia all’art. 14, e dunque alla videoregistrazione di cui si è già detto), ritiene necessario disporre l’audizione dell’interessato; b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d’ufficio, l’assunzione di mezzi di prova”; al comma 11 che: “L’udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: a) la videoregistrazione non è disponibile; b) l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione; c) l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado”.

9. Deve pertanto ritenersi che, se la videoregistrazione non è disponibile, l’udienza deve essere disposta. Il dato normativo, difatti, non lascia adito, ad alcun dubbio circa la prescrizione del legislatore secondo cui, in mancanza della videoregistrazione, l’udienza debba essere fissata, senza che il giudice disponga di alcun potere discrezionale in proposito. Ciò è non soltanto reso palese dalla lettera della disposizione, rilevante ai sensi dell’art. 12 preleggi, in ragione dell’uso dell’indicativo nella locuzione “L’udienza è altresì disposta…”, ma, inoltre, dal raffronto tra l’ipotesi di cui al comma 10 e quelle indicate dal comma 11. Difatti, nel primo di essi il legislatore ha raggruppato i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza (sia perchè ritiene di approfondire quanto emerge dal colloquio videoregistrato, sia perchè ritiene di dar corso all’istruzione probatoria), distinguendoli da quelli, menzionati al comma 11, in cui egli deve fissarla: ossia se la videoregistrazione non è disponibile, in questo caso senza alcun margine di diversa valutazione; se l’interessato lo ha chiesto, salvo che il giudice, specificamente replicando alle motivazioni addotte dal ricorrente, ritenga l’udienza non essenziale ai fini della decisione; se l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa, nuovamente, in simile caso, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale.

10. Se la lettera della legge depone inequivocabilmente nel senso della necessità di fissare l’udienza in mancanza della videoregistrazione, l’intenzione del legislatore, pure rilevante ai sensi del citato art. 12, conferma l’esito interpretativo:

il rilievo del colloquio, destinato ad essere valutato secondo i parametri indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, ha indotto il legislatore a prevedere la videoregistrazione, tale da rendere direttamente percepibili nella loro integralità, finanche sotto il profilo dei risvolti non verbali, le dichiarazioni dell’istante, così da consentire lo svolgimento della successiva eventuale fase giurisdizionale nelle forme del rito camerale non partecipato, potendo per l’appunto il giudice basarsi sulla visione della videoregistrazione; ma se questa manca, occorre consentire – in ossequio al disegno istituito dal legislatore – il pieno dispiegamento del contraddittorio attraverso lo svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti. Non rileva alcunchè, poi, la circostanza addotta nel provvedimento impugnato, secondo cui la videoregistrazione sarebbe stata al momento non disponibile per motivi tecnici, in mancanza di apposito decreto volto a fissare le specifiche tecniche delle operazioni di videoregistrazione. La mancata adozione di dette specifiche tecniche non può evidentemente avere alcuna incidenza sull’applicabilità della disposizione ormai entrata in vigore.

11. In definitiva, in mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve ineluttabilmente disporre lo svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti, configurandosi altrimenti nullità del decreto pronunciato all’esito del ricorso per inidoneità del procedimento così adottato a realizzare lo scopo del pieno dispiegamento del già richiamato principio del contraddittorio: salvo che ovviamente – non sia stato lo stesso richiedente ad aver visto accolta la propria istanza motivata di non avvalersi del supporto della videoregistrazione.

12. Ne discende che il decreto impugnato va cassato e rinviato al Tribunale di Napoli in diversa composizione, il quale, pronunciando altresì sulle spese di questo giudizio di legittimità, provvederà a decidere sulla domanda proposta, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, in applicazione del principio di diritto già fissato con la sentenza n. 17717 del 5 luglio 2018: “In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, come inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”.

13. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo motivo.

14. Il ricorso va pertanto accolto sulla base della motivazione sin qui esposta con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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