Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12273 del 09/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Gennaro Di Maggio che chiede di ricevere le comunicazioni relative al processo al fax ***** e alla p.e.c. *****;

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento ***** s.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto n. 528/2016 del Tribunale di Napoli emesso il 31.3.2016 e depositato il 15 aprile 2016 R.G. n. 7637/2015; sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni.

RILEVATO

CHE:

1. Equitalia Sud s.p.a. ricorre per cassazione avverso il decreto menzionato in epigrafe del Tribunale di Napoli che ha respinto l’opposizione allo stato passivo della società (insinuatasi al passivo fallimentare di ***** s.r.l. per un credito complessivo di Euro 41.534,13 e ammessa dal Giudice delegato per il minor importo di Euro 32.522,94) rilevando la mancanza della prova della notifica di alcun atto impugnabile, ovverosia del ruolo la cui notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento da effettuarsi al fallito in bonis o al curatore fallimentare e non potendosi considerare tale la produzione in giudizio dell’estratto di ruolo.

2. La ricorrente deduce violazione ed errata applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3), in particolare del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88 con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 46 del 1999, del D.Lgs.n. 112 del 1999, art. 33, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Ritiene la ricorrente che, alla luce delle norme indicate, ai fini dell’ammissione al passivo è necessario produrre il ruolo – che alla stregua della sentenza n. 19704/2015 delle S.U. della Corte di Cassazione è atto autonomamente impugnabile – e non anche notificare preventivamente cartella di pagamento al debitore o al curatore.

3. Non svolge difese la curatela fallimentare.

RITENUTO

CHE:

4. Il ricorso è fondato. Come è stato chiarito dalla citata sentenza n. 19704 delle Sezioni Unite del 2 ottobre 2015 l’estratto del ruolo è atto autonomamente impugnabile e consente l’ammissione al passivo fallimentare se non è contestato dal curatore fallimentare ovvero giustifica la sua ammissione con riserva nel caso in cui si riferisca a un credito tributario, stante la riserva di giurisdizione che concerne tali crediti (Cass. civ. sez. I n. 29806 del 12 dicembre 2017; Cass. sez. lavoro n. 27005 del 24 ottobre 2018).

5 II ricorso per cassazione va pertanto accolto e il decreto impugnato cassato con rinvio al Tribunale di Napoli che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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