Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12279 del 09/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22921-2017 proposto da:

A.S.D. BLU WATER, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO OZANAM 69, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PETILLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

OLIMPIA ENERGIA E GAS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 324/2017 del TRIBUNALE DI PERUGIA, depositata il 01/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

PREMESSO che:

Con sentenza 30-12-2013 il Giudice di Pace di Perugia rigettò l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’Associazione ASB Blu Water, confermando il provvedimento monitorio emesso per il pagamento della somma di Euro 4.095,32, dovuta dalla detta Associazione, in favore di Olimpia Energia e Gas SpA, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica.

Con sentenza 1-3-2017 il Tribunale di Perugia ha rigettato l’appello proposto dall’Associazione; in particolare, per guanto ancora rileva, il Tribunale ha confermato la decisione di primo grado che, in ordine alla prova dell’esistenza del credito, aveva ritenuto raggiunta la prova dell’avvenuta erogazione dell’energia elettrica attraverso la produzione delle fatture di trasporto emesse da Enel Distribuzione SpA (motivazione non censurata in sede di appello).

Avverso detta sentenza l’Associazione ASB Blu Water propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

La Olimpia Energia e Gas SpA non ha svolto attività difensiva in questa sede.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, si duole che il Tribunale abbia ritenuta provata l’erogazione di energia elettrica solo in base alle fatture di trasporto.

Il motivo è inammissibile, in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2(116, che ha precisato che per “fatto” deve intendersi non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato) omesso, ma si è limitato (inammissibilmente, per quanto detto) a contestare, peraltro genericamente, la conclusione cui era giunto il Tribunale in relazione alla idoneità delle fatture di trasporto a provare l’avvenuta erogazione di energia elettrica.

Il motivo è comunque inammissibile anche perchè non correlato alla ratio decidendi della sentenza del Tribunale, che ha espressamente affermato (v. pag. 4) che l’idoneità probatoria della fattura, come enunciata dal Giudice di Pace, non era stata impugnata; siffatta ratio non è stata oggetto di specifica censura.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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