LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24308-2017 proposto da:
COMUNE di SESTO CAMPANO, in persona del Sindaco legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIO MARIO EPIFANIO;
– ricorrente –
contro
C.E.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 358/2017 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata il 12/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. Picaroni Elisa.
RITENUTO
che il Comune di Sesto Campano ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Isernia, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 12 maggio 2017, on la quale è stato rigettato l’appello proposto dallo stesso Comune avverso la sentenza del Giudice di pace di Isernia n. 852 del 2014;
che il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione proposta da C.E. e V.D. al verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, rilevata con apparecchio autovelox;
che il Tribunale ha confermato la decisione sul rilievo che, data l’esiguità della velocità eccedente (13 km/h, a fronte del limite di 50 km/h) e le circostanze di tempo e luogo (orario di traffico scarso e tratto di strada ampio e rettilineo), il superamento del limite di velocità non aveva posto in pericolo concretamente il bene protetto, e cioè l’incolumità pubblica e privata;
che la parte intimata non ha svolto difese in questa sede;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.
Considerato che con l’unico motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 689 del 1981, art. 3, nonchè omessa o insufficiente motivazione su un punto controverso della decisione in relazione al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. con modif. dalla L. n. 168 del 202, dal D.M. 15 agosto 2007, n. 83, art. 2, dal D.P.R. n. 495 del 1993;
che il ricorrente Comune contesta il riconoscimento della buona fede del trasgressore, a fronte della presunzione di colpa gravante sul predetto, e la mancanza di prova degli elementi “positivi” idonei a superare tale presunzione;
che il motivo è manifestamente fondato;
che ai fin della configurabilità dell’illecito amministrativo, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3, è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacchè la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa;
che, pertanto, da un lato non è ammissibile il giudizio di “pericolosità in concreto” della condotta del trasgressore, e, dall’altro lato, l’esimente della buona fede, applicabile anche all’illecito amministrativo, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni – solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (tra le molte, Cass. 11/06/2007, n. 13610, e più di recente Cass. 31/07/2018, n. 20219);
che il ricorso è accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame dell’appello;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Isernia, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI – II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019