Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12312 del 09/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5089-2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIAN DI SCO 68-A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO PUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE IANNONE;

– ricorrente –

contro

M.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1711/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 5/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/12/2018 dal Consigliere Relatore ELISA PICARONI.

RITENUTO

che M.A. ricorre sulla base di cinque motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 5 ottobre 2017, che ha rigettato l’appello proposto dal medesimo M.A. avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 337 del 2013, e nei confronti di M.P.;

che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda proposta nel 2009 dalla sig.ra M.P., di accertamento dell’usucapione dei terreni situati nel Comune di Cutro, Frazione *****, identificati in catasto al foglio *****, part. *****, *****, *****, *****, *****;

che il giudice d’appello ha confermato la decisione, ritenendo raggiunta la prova del possesso ad usucapionem esercitato dall’attrice sui terreni in contestazione, terreni che tra l’altro coincidevano con quelli assegnati alla stessa attrice, in sede di divisione bonaria dei cespiti pervenuti ai germani M. dalla successione paterna, con la scrittura privata 13 agosto 1982;

che in questa sede M.P. non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO

il ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione ed errata applicazione dell’art. 1140 c.c. e lamenta che sarebbe mancata un’accurata sull’animus possidendi, sul corpus possessionis e sull’elemento temporale, contestando in particolare la prova dei suddetti elementi;

che con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 116 c.p.c. e ss. e si contesta che la Corte d’appello, e prima di essa il Tribunale avrebbero deciso sulla base delle sole dichiarazioni testimoniali, peraltro generiche, apodittiche e non esaustive, che in ogni caso non proverebbero il possesso esclusivo in capo alla controparte;

che con il terzo motivo è denunciata omessa – insufficiente motivazione con riferimento alla prova del possesso esclusivo dei terreni, trattandosi di beni provenienti da successione ereditaria e quindi oggetto di contitolarità;

che con il quarto motivo è denunciata violazione dell’art. 1163 c.c. e si contesta la mancanza di verifica circa la modalità di esercizio del possesso, che nella specie sarebbe stato acquisito “tramite violenza fisica o morale”, oltre che esercitato clandestinamente;

che i motivi fin qui sintetizzati, da esaminare congiuntamente per la sostanziale identità delle questioni poste, sono inammissibili per plurime ragioni;

che, in disparte la mancata trascrizione nel ricorso del contenuto delle prove di cui si contesta la valutazione, i pretesi errori di diritto che si addebitano alla sentenza impugnata, si risolvono nella critica all’apprezzamento delle risultanze istruttorie del processo, e quindi in altrettante censure di merito, come tali non proponibili in questa sede (ex plurimis, Cass. 04/04/2017, n. 8758);

che il vizio di motivazione è denunciato (con il terzo motivo) al di fuori del paradigma delineato dall’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al presente ricorso;

che, secondo il diritto vivente (a partire da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), la norma indicata introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), escluso il rilievo dell’omesso esame di elementi istruttori nonchè del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

che con il quinto motivo è denunciata violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. e si assume l’erroneità della decisione della Corte d’appello nella parte in cui non ha rilevato, pur sollecitata, la nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di Padana Riscossioni s.p.a., che ha aveva iscritto ipoteca sui terreni oggetto di causa;

che il motivo è inammissibile in quanto non prende in esame gli argomenti utilizzati dalla Corte d’appello per rigettare sul punto il gravame, e quindi non assolve l’onere che grava sulla parte che ricorre per cassazione – di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. 22/01/2018, n. 1479; Cass. 18/05/2005, n. 10420);

che l’inammissibilità di tutti i motivi comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale non fa seguito pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte rimasta intimata;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI – II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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