LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza R.G.N. 15122/2018, proposto da:
A.D., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Conte, con domicilio in Lequile, Via Manzoni n. 8.
– ricorrente –
contro
S.S. e F.S..
– intimati –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce, depositata in data 20.4.2018.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 24.1.2019 e, a seguito di riconvocazione del Collegio, in quella del giorno 27.32019, dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucio Capasso, che ha concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
FATTI di CAUSA
Il Tribunale di Lecce – con ordinanza depositata in data 20.4.2018 – ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale proposta da A.D. nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1692/2016, ottenuto da S.S. a titolo di pagamento del corrispettivo dell’appalto avente ad oggetto la costruzione di una residenza estiva.
L’opponente aveva dedotto di aver stipulato l’appalto per esigenze personali e che, in applicazione del foro del consumatore ed in base al luogo in cui riedeva al momento della domanda, la causa fosse di competenza del tribunale di Brescia, L’opposto aveva – per contro – sostenuto l’inapplicabilità delle disposizioni del D.Lgs. n. 206 del 2005, poichè il contratto era stato oggetto di specifiche trattative. Aveva chiamato in causa il direttore dei lavori F.S., per essere manlevato.
Il Giudice di merito ha dichiarato la propria competenza, ritenendo che la documentazione in atti provasse che il contratto era stato oggetto di specifica trattativa, poichè la committente aveva ottenuto uno sconto sul corrispettivo.
Pertanto, pur dando atto che le parti non avevano pattuito alcuna deroga alla competenza per territorio, ha escluso l’applicabilità delle disposizioni del codice del consumo.
Avverso detta pronuncia A.D. ha proposto ricorso per regolamento di competenza sviluppato in un unico motivo.
F.S. e S.S. non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 66, per aver il Tribunale erroneamente escluso l’operatività del foro del consumatore, sostenendo che il contratto era stato oggetto di specifica trattativa, non considerando che nessuna deroga convenzionale al foro del consumatore era stata pattuita dalle parti e che, quindi, la causa doveva essere devoluta al tribunale di Brescia in relazione al luogo di residenza della ricorrente, posto che l’appalto era stato concluso per esigenze personali di quest’ultima.
Il ricorso è fondato.
Il proposto regolamento deve dichiararsi anzitutto ammissibile, atteso che la pronuncia è stata assunta dopo che le parti sono tate inviate a rendere le conclusioni, per cui il giudice di merito, affermando la propria competenza, ha inteso risolvere la questione in via definitiva.
Nessun dubbio sussiste quanto alla tempestività del ricorso: il provvedimento impugnato è stato depositato in data 20.4.2018, mentre il regolamento è stato notificato in data 18.5.2018, quindi nel termine di cui all’art. 47 c.p.c..
1.1. Il Tribunale, senza porre in discussione la sussistenza di un contratto sottoposto alla disciplina del D.Lgs. n. 206 del 2005 (appalto avente ad oggetto la costruzione di un immobile destinato residenza estiva), ha però ritenuto che le relative disposizioni, e segnatamente l’art. 33, comma 2, lett. u), non potessero trovare applicazione poichè, sebbene le parti non avessero introdotto alcuna deroga convenzionale alla competenza per territorio, tuttavia il contratto era stato oggetto di specifica trattativa, come si evinceva dalla riduzione del corrispettivo accordata alla committente.
Tale assunto non può essere condiviso.
Ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u), si presumono vessatorie quelle che stabiliscano come sede del foro competente, una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Il c.d. foro del consumatore è dunque esclusivo, ma derogabile (Cass. 27911/2008; Cass. 18743/2007), mediante una pattuizione che sia stata oggetto di specifica trattativa tra le parti (art. 34, D.Lgs. n.. 205/2006).
Detta trattativa, che costituisce un prius logico rispetto alla stessa verifica del carattere abusivo delle condizioni negoziali, viene tuttavia in rilievo solo se abbia riguardato le singole clausole o elementi di clausole che altrimenti risulterebbero vessatorie e non già per escludere l’applicabilità della disciplina di favore in tutti i casi in cui il rapporto sia stato oggetto nel suo complesso – o rispetto a condizioni non vessatorie – di contrattazione individuale (Cass. 24262/2008; Cass. 13890/2005).
La disciplina del codice del consumo posta dal D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 33 e ss., oltre a prescindere dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trova difatti applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari per una serie indefinita di rapporti che di contratto singolarmente predisposto, posto che la vessatorietà delle clausole può sussistere anche riguardo ai rapporti singolarmente ed individualmente negoziati per uno specifico affare (Cass. 6802/2010).
Nel caso in esame, lo stesso tribunale ha dato atto che nel contratto non era stata inserita alcuna deroga convenzionale alla competenza territoriale e quindi, per escludere l’operatività del foro del consumatore non era sufficiente che il rapporto nel suo complesso o riguardo alle relative condizioni economiche – fosse stato negoziato, ma occorreva l’inserimento di una clausola che fissasse la competenza del Tribunale di Lecce e che fosse stata oggetto di specifica trattativa.
In mancanza, il giudizio, per quanto detto, doveva esser devoluto al tribunale di Brescia in applicazione del foro del consumatore.
Il ricorso è quindi accolto, con declaratoria di competenza per territorio del Tribunale di Brescia dinanzi al quale sono rimesse le parti con concessione del termine di legge per la riassunzione.
Spetta al giudice ritenutosi erroneamente competente e dinanzi al quale tuttora pende la causa di opposizione, dichiarare l’invalidità dell’ingiunzione quale effetto della presente decisione ed adottare le ulteriori statuizioni per l’eventuale riassunzione della causa.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019