Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12315 del 09/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 35120-2018 proposto da:

P.D., C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 36, presso il proprio studio, rappresentati e difesi da se medesimi;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7144/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI VINCENZO.

FATTO E DIRITTO

Gli avvocati P.D. e C.A., procuratori di R.O. nel procedimento RG n. 3680 del 2017, definito con ordinanza 7144/2017, che ha accolto il ricorso con condanna del Ministero della Giustizia alle spese in Euro 800 per compensi oltre spese generali nel 15% ed accessori per il giudizio di merito e in Euro 600 per compensi oltre spese generali nel 15% ed accessori per il giudizio di cassazione, chiedono la correzione dell’errore materiale della mancata distrazione delle spese in loro favore.

La richiesta è fondata come da consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, S.U. n. 16037/2010).

P.Q.M.

La Corte dispone che l’ordinanza n. 7144 del 2017 sia corretta stabilendo che il dispositivo sia integrato aggiungendo dopo le parole “come per legge” le parole “da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli avvocati costituiti ed antistatari”.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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