Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.12316 del 09/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

Consorzio Piazza Malpighi in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, p.zza Augusto Imperatore 22, presso lo studio dell’avv. Guido Pottino che lo rappresenta e difende insieme al Prof. Avv. Massimo Franzoni e l’Avvocato Alessandro Cinti;

– ricorrente –

contro

UnipolSai Assicurazioni s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma in via Fabio Massimo 60, nello studio dell’Avvocato Enrico Caroli e rappresentata e difesa dall’Avvocato Federico Postiglioni;

– controric. e ric. Incident. –

e contro

P.B., B.F.T.M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1308 del 07/08/2013;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21 giugno 2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 1308/2013 la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dal Consorzio Piazza Malpighi in Liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 231 del 27 novembre 2005 (depositata il 30 gennaio 2006);

– la sentenza di primo grado aveva accertato e dichiarato la responsabilità del Consorzio per i danni arrecati in data 27 aprile 1991 all’immobile di proprietà della signora B. ed ai beni del signor P., contenuti in un magazzino condotto in locazione, a seguito della tracimazione dell’acqua da un vicino immobile ove la società Edilcoop, nella sua qualità di consorziata al Consorzio, stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione;

– proposto gravame il Consorzio chiedeva l’affermazione dell’esclusiva responsabilità di Edilcoop per i danni derivanti dai lavori e la condanna della Compagnia Assicuratrice Unipol al risarcimento degli stessi;

– la Corte d’appello di Bologna pur ritenendo non contestabile la circostanza che Edilcoop stesse materialmente eseguendo i lavori, precisava che la condanna del Consorzio era stata fondata sull’art. 2615 c.c., comma 1, cioè reputando che il contratto sottoscritto fra Perla s.r.l. ed il Consorzio determinasse assunzione di obbligazioni esclusivamente in nome e per conto della Consorzio;

– la corte bolognese non aveva poi considerato la possibilità di una responsabilità solidale fra il Consorzio ed Edilcoop perchè tale domanda non era stata avanzata dal Consorzio appellante;

– la cassazione della pronuncia d’appello è chiesta dal Consorzio con ricorso notificato il 3 marzo 2014 ed articolato sulla base di due motivi cui resiste UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (quale incorporante Unipol Assicurazioni s.p.a.) con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, illustrato pure da memoria ex art. 380 bis c.p.c..

RITENUTO

che:

– con il secondo motivo del ricorso principale, il Consorzio, denunciando la violazione ed errata applicazione dell’art. 2615 c.c., comma 2, introduce una questione di particolare rilevanza sulla quale appare opportuno rinviare alla pubblica udienza;

– ci si riferisce alla materia dei rapporti fra il consorzio ed i singoli consorziati nella responsabilità verso i terzi, disciplinata dall’art. 2615 c.c., che distingue fra le obbligazioni assunte “in nome del consorzio”, delle quali risponde esclusivamente il consorzio medesimo con il fondo consortile (dell’art. 2615 c.c., comma 1) e quelle assunte “per conto dei singoli consorziati”, delle quali rispondono questi ultimi solidalmente con il consorzio (comma 2 art. cit.);

– la responsabilità solidale prevista dell’art. 2615 c.c., comma 2, costituisce un’eccezione rispetto alla regola generale del mandato senza rappresentanza fissata nell’art. 1705 c.c. – a mente della quale gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi sono in capo al mandatario e anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato non hanno alcun rapporto con il mandante – ed opera senza necessità di ulteriore contratto, fra la consorziata ed il consorzio;

– il principio ora enunciato è stato affermato in più pronunce del giudice di legittimità, alcune ricordate dallo stesso ricorrente, e cioè la sentenza n. 6993 del 27 novembre 1986, la sentenza n. 3829/2001, la sentenza n. 9509 del 27 settembre 1997, oltre che dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5679 del 24 ottobre 2000;

– tuttavia, non sono mancate pronunce di senso contrario che hanno riconosciuto la responsabilità del consorzio nei confronti dei terzi per i danni a questi ultimi arrecati dalle imprese consorziate nello svolgimento dell’attività costituenti adempimento di un contratto stipulato direttamente dal consorzio: si vedano la sentenza n. 18235 del 3 luglio 2008 e la sentenza n. 10956 del 9 dicembre 1996;

– si è poi precisato, con riguardo alla responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dell’art. 2615 c.c., comma 2, che in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, pur delineandosi una duplice legittimazione passiva del consorzio e del consorziato, nondimeno, trattandosi di responsabilità per debito altrui, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, l’obbligazione grava unicamente su quest’ultimo (cfr. Cass. 3664/2006);

– nel contesto interpretativo sin qui delineato e contraddistinto da orientamenti non univoci appare opportuno verificare all’esito della discussione in pubblica udienza la correttezza del richiamo all’art. 2615 c.c., comma 1, operato nella sentenza impugnata per giustificare la responsabilità del consorzio ed avuto riguardo alla fattispecie concreta contraddistinta dall’obbligazione azionata dai terzi e originata dal fatto illecito del consorziato assegnatario di contratto stipulato dal consorzio.

P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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