LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15148-2016 proposto da:
F.M.N., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LOMBARDO;
– ricorrente –
contro
PEUGEOT MILANO S.P.A., PEUGEOT CITROEN RETAIL ITALIA s.p.a. (in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 79/H, presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ACHILLE CANTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4835/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato LOMBARDO Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato C.P., difensore del resistente che si riporta agli atti depositati.
FATTI DI CAUSA
F.M.N., con ricorso, notificato il 13 giugno 2016, ha chiesta a questa Corte di Cassazione l’annullamento della sentenza n. 4835 del 2015, con la quale la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile ex art. 342 c.p.c. l’appello proposto da F.M. avverso la sentenza n. 12560 del 2014, con la quale, il Tribunale Milano, aveva rigettato la domanda di risoluzione contrattuale per vizi del bene compravenduto (veicolo usato di marca Fiat modello Croma targato *****) proposta dall’appellante nei confronti di Peugeot Milano spa e aveva condannato lo stesso al pagamento delle spese del giudizio. L’appellante deduceva l’erroneità del decisum per avere il primo Giudice effettuato una valutazione del tutto superficiale dell’intera vicenda senza porre nel dovuto rilievo i comportamenti di controparte integrativi dell’inadempimento ingiustificato rispetto alle condizioni contrattuali.
Si era costituita la Peugeot e aveva concluso per l’inammissibilità dell’appello.
Secondo la Corte di Appello, l’appello andava dichiarato inammissibile per difformità dell’impugnazione rispetto ai canoni imposti dall’art. 342 c.p.c. nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis conv. nella L. 7 agosto 2012 n. 134.
La cassazione è stata chiesta per un motivo. Peugeot Milano spa, ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.= Con l’unico motivo di ricorso F.M. lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Secondo il ricorrente, dalla disamina dell’atto di appello si ricava agevolmente anche la sussistenza di un chiaro ed articolato processo argomentativo che spiega le vicende e le alterazioni del sinallagma contrattuale della compravendita de quo agitur, che si riteneva viziato per fatto esclusivo dell’appellata inadempiente rispetto all’obbligo di consegna di un bene conforme alle aspettative, pur a fronte dell’avvenuto adempimento del signor F. a mezzo dell’integrale pagamento del corrispettivo per l’acquisto di quello stesso bene.
1.1.= Il motivo è fondato.
Dalla lettura del motivo di appello, ritenuto inammissibile per genericità dalla Corte distrettuale, che il ricorrente ha avuto cura di trascrivere integralmente, emerge, in verità, che il gravame consentiva di individuare le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado, contestazioni sostanziate dall’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e riflettenti la consistenza di quei ripetuti inconvenienti e disagi dedotti a sostegno dell’invocata risoluzione contrattuale e, in subordine, dedotti per la richiesta riduzione del prezzo del veicolo acquistato. Ora, ove si volesse sostenere che il quadro probatorio sia stato richiamato nel suo complesso, senza indicare singole circostanze fattuali, riferite dai testimoni e emergenti dai documenti, resta, comunque, sufficiente ai fini dell’ammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c.la deduzione dell’appellante, secondo cui il Tribunale non avrebbe considerato che il sinallagma contrattuale della compravendita risultava viziato per fatto e colpa esclusivi della società alienante. Trattasi di un profilo giuridico rappresentato dal fatto che la società, pur avendo ricevuto l’integrale versamento del prezzo, non aveva venduto all’acquirente un veicolo conforme all’aspettativa dello stesso.
Non vi è dubbio, pertanto, che l’atto di appello, identificando le ragioni sostanziali per le quali si chiedeva la riforma della sentenza di primo grado ed essenzialmente avendo denunciato la mancata considerazione da parte del Tribunale del vizio del sinallagma contrattuale, aveva soddisfatto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, i canoni di specificità imposti dall’art. 342 c.p.c. nella sua nuova formulazione Ovviamente, la valutazione dell’ammissibilità dell’appello in relazione al dettato dell’art. 342 c.p.c. non può essere equivocata con la fondatezza o meno del gravame, statuizione che, nel caso in esame, la Corte distrettuale non ha reso affatto.
In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, la quale provvederà, anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 15 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019