LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1569-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1377/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il 31/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
CONSIDERATO
che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza 1377/17 con cui la CTR Toscana aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP Firenze n. 196/16 che aveva accolto il ricorso di B.C. avverso l’avviso di liquidazione n. ***** per registro 2011.
che il contribuente ha resistito con controricorso.
RITENUTO
che non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019