Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.12348 del 09/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7221-2018 proposto da:

COSTRUZIONI P.D.R. SRL, in persona del liquidatore rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 11, presso lo studio dell’avvocato ANGELA FIORENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO COSTANZO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 6903/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.

CONSIDERATO

che la Costruzioni P.D.R. srl ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi illustrati con memoria avverso la sentenza 6903/7/17 con cui la CTR Campania aveva rigettato l’appello della società contribuente avverso la sentenza della CTP Caserta che aveva accolto parzialmente il ricorso avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria n. *****;

che l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

RITENUTO

che non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. Civile.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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