LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7222-2018 proposto da:
COSTRUZIONI P.D.R. SRL, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 11, presso lo studio dell’avvocato ANGELA FIORENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO COSTANZO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6902/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 26/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.
CONSIDERATO
che la Costruzioni P.D.R. srl ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza 6902/7/17 con cui la CTR Campania aveva rigettato l’appello della società contribuente avverso la sentenza della CTP Caserta n. 3506/16 che aveva accolto parzialmente il ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo n. *****;
che l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
RITENUTO
che non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019