Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.12351 del 09/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7225-2018 proposto da:

COSTRUZIONI PRISCO DI RIENZO SRL, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 11, presso lo studio dell’avvocato ANGELA FIORENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO COSTANZO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6900/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

CONSIDERATO

Che:

la Costruzioni Prisco Di Rienzo srl ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo, illustrato con memoria, avverso la sentenza 6900/7/17 con cui la CTR Campania aveva rigettato l’appello della società contribuente avverso la sentenza della CTP Caserta che aveva accolto parzialmente il ricorso avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria n. *****;

che l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

RITENUTO

Che:

non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

P.Q.M.

Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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