LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7225-2018 proposto da:
COSTRUZIONI PRISCO DI RIENZO SRL, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 11, presso lo studio dell’avvocato ANGELA FIORENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO COSTANZO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6900/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 26/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
CONSIDERATO
Che:
la Costruzioni Prisco Di Rienzo srl ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo, illustrato con memoria, avverso la sentenza 6900/7/17 con cui la CTR Campania aveva rigettato l’appello della società contribuente avverso la sentenza della CTP Caserta che aveva accolto parzialmente il ricorso avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria n. *****;
che l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
RITENUTO
Che:
non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
P.Q.M.
Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019