LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16364-2018 proposto da:
ROHM AND HAAS ITALIA SRL, in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO CAUMONT CAIMI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE RUSSO CORVACE, GIUSEPPE PIZZONIA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4833/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 22/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
Che:
Rohom and Haas Italia srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento notificata il 9 agosto 2013 per Ires e Irap anno 2006, ha respinto l’appello della contribuente, vertente esclusivamente sull’aggio di riscossione, confermando la sentenza di primo grado.
ADER Agenzia delle entrate riscossione (già Equitalia servizi di riscossione spa), resiste con controricorso, insistendo nella legittimità dell’aggio di riscossione.
L’ADER Agenzia delle entrate riscossione si costituisce con controricorso.
La ricorrente deposita memoria.
Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, come mod. dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2 conv. in L. n. 286 del 2006 e dal D.L. n. 185 del 2008, art. 32, comma 1, lett a), conv. L. n. 2 del 2009, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla non debenza dell’aggio di riscossione, in assenza di svolgimento di attività, per avere la contribuente versato tempestivamente le somme richieste con la cartella di pagamento,. Propone la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, per violazione degli artt. 3,24 e 97 Cost., ribadendola in memoria, con particolare riferimento al principio di ragionevolezza.
CONSIDERATO
Che:
che la prevalente giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte ha qualificato l’aggio – oggi onere – di riscossione quale somma avente natura retributiva e non tributaria, posta a carico del contribuente, il quale pure abbia osservato il termine di pagamento della cartella (cfr. da ultimo Cass. n. 3524/18);
che altre sezioni di questa Corte hanno definito l’aggio/onere di riscossione quale “compenso” per l’attività svolta, su incarico e mandato dell’ente impositore (Cass. 3 aprile 2014, n. 7868). Tra le altre, Sez. I n. 11230 del 2013, secondo cui l’aggio altro non è che il pagamento per un servizio reso all’ente impositore, per cui non è in alcun modo inerente al tributo che viene ad essere riscosso. Lo stesso concetto è espresso anche da Sez. 1, n. 6646 del 2013 e confermato da Sez. 1 n. 25932 del 2015.
Che non appare manifestamente infondata la questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 112 del 1999, dell’art. 17 – sebbene già affrontata da questa Corte con le sentenze n. 5154/2017, 3524/2018, 1311/2018 in relazione agli artt. 3,53 e 97 Cost. – e non esaminata dalla Corte Cost., che con le ordd. n. 147/2015, n. 129/2017, n. 65/2018, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata, senza pronunciarsi sulla sua fondatezza.
P.Q.M.
Rinvia la causa alla sezione quinta civile.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019