Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.12377 del 09/05/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23109/2013 proposto da:

Unicredit Credit Management Bank S.p.a., in qualità di mandataria della Unicredit Leasing S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Felice Grossi Gondi n. 62, presso lo studio dell’avvocato Foti Carlo Sebastiano, rappresentata e difesa dall’avvocato Zurlo Gianfranco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** S.r.l.

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositato il 22/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/07/2018 dal cons. Dott. Paola VELLA.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Alessandria ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento intimato, proposto dalla ricorrente Unicredit in relazione a tre contratti di locazione finanziaria risolti prima del fallimento, in applicazione analogica della L. Fall., art. 72-quater.

2. Unicredit ha impugnato detto decreto con ricorso per cassazione affidato a otto motivi; la curatela non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

3. Con i primi quattro motivi si lamenta la violazione della L. Fall., artt. 72, 72-quater, artt. 1322,1362,1382 e 1384 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione sul credito erroneamente qualificato come “penali risarcitorie”, integranti in realtà la “somma dei canoni non ancora scaduti alla data di risoluzione ed attualizzati secondo il tasso indicato nelle condizioni generali di contratto nonchè del prezzo finale di opzione, anch’esso attualizzato”.

4. Con il quinto motivo si deduce violazione della L. Fall., art. 72-quater nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione con riguardo all’autovettura, il cui prezzo di vendita era stato debitamente decurtato dalla somma insinuata al passivo.

5. Con il sesto e settimo motivo si censura la violazione della L. Fall., artt. 53,72,72-quater e 96, per non avere il tribunale disposto l’ammissione al passivo con riserva (per la gru rivendicata) e senza riserva (per il ponteggio non rivendicato), o comunque dichiarato inammissibile la domanda per consentire una insinuazione tardiva, dopo la riallocazione dei beni.

6. L’ottavo mezzo contesta infine l’esclusione delle spese legali sostenute nell’interesse dell’utilizzatore, insinuate al chirografo.

7. Ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., comma 2, per la trattazione in pubblica udienza in relazione alla questione della disciplina degli effetti della risoluzione del contratto di leasing verificatasi in data anteriore alla dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione del Collegio, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472