Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12403 del 09/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4972-2018 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO RAGONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. ***** in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6177/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

RILEVATO

che il contribuente R.E. propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR della Campania, di rigetto dell’appello proposto dall’Agenza delle entrate contro una decisione della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso di esso contribuente avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che con il primo motivo il contribuente prospetta nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia, per non avere la CTR statuito sull’appello incidentale da lui proposto circa la compensazione delle spese disposta dalla CTP di Napoli, pur essendo egli risultato vittorioso; invero la CTR, ricostruendo la vicenda processuale, si era limitata a riferire che in primo grado il contribuente si era costituito concludendo per il rigetto del gravame, omettendo di riportare le richieste da lui formulate in sede di appello incidentale, con le quali aveva chiesto la condanna di controparte alle spese dei due gradi del giudizio;

che con il secondo motivo il contribuente prospetta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15,degli artt. 91 e 92 c.p.c., come modificati dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014; dell’art. 140 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, degli artt. 3, 24, 35 e 36 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per avere la sentenza impugnata compensato le spese di lite del secondo grado di giudizio fuori dalle ipotesi tassative previste dall’art. 92 c.p.c., pur in presenza della totale soccombenza dell’Agenzia delle entrate, sulla base della “peculiarità della vicenda” e per un asserito mutamento giurisprudenziale sul tema del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., mentre, al contrario, era granitico l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla nullità della notificazione nell’ipotesi in esame, per mancata produzione dell’avviso di ricevimento;

che va preliminarmente dichiarato inammissibile, siccome tardivo, il controricorso dell’intimata Agenzia delle entrate;

che il contribuente ha presentato memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

che il primo motivo di ricorso proposto dal contribuente è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, siccome privo del requisito dell’autosufficienza, per non avere il contribuente riportato nè il testo della sentenza di primo grado, nè il testo del suo atto di appello, contenente l’appello incidentale proposto avverso la compensazione delle spese disposta dal primo giudice, non consentendo in tal modo al giudice di legittimità, al quale è inibito di conoscere direttamente il fatto, di valutare la censura (cfr. Cass. n. 29093 del 2018);

che è invece fondato il secondo motivo di ricorso proposto dal contribuente;

che, invero, la CTR, pur avendo rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ha compensato le spese di lite “in ragione della peculiarità della vicenda”, facendo in sostanza un generico riferimento alla natura della lite;

che il mero riferimento alla natura della lite non è idoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite, atteso che, in tal modo, si finisce col pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.;

che, in particolare, in materia di spese del processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, così come sostituito dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, applicabile alla specie “ratione temporis”, consente la compensazione delle spese di giudizio in tutto o in parte solo in caso di soccombenza reciproca ovvero qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente enunciate ed illustrate;

che, dall’esame della norma anzidetta, si desume il principio generale, secondo cui la condanna delle spese è fondata sul principio della soccombenza, da ritenere quale applicazione del principio di causalità, per il quale chi ha dato causa alla necessità d’introdurre un giudizio col proprio comportamento rivelatosi contra ius è tenuto alla rifusione delle spese anticipate da controparte (cfr. Cass. n. 25594 del 2018);

che nella specie non c’è stata soccombenza reciproca e la CTR neppure ha evidenziato le gravi ed eccezionali ragioni di cui sopra, avendo compensato le spese di lite facendo un generico riferimento alla peculiarità della vicenda (cfr. Cass. n. 6059 del 2017);

che la CTR ha in definitiva disapplicato i principi di diritto vigenti in materia;

che l’accoglimento del motivo di ricorso in esame comporta la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione degli atti alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame riferito al tema delle spese di giudizio, nonchè per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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