LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13530-2018 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38 presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO ROSSI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE di PAVIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4336/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 27/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
P.M. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, meglio indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF-IVA anno 2010 – emesso D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 32 – ha accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado, per non aver il contribuente, esercente la professione di veterinario, fornito una prova analitica della riferibilità di ogni versamento bancario, “limitandosi a generiche argomentazioni”.
L’Agenzia è rimasta intimata.
RITENUTO
che:
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR evidenziato “l’analisi delle prove fornite dal contribuente e le ragioni per le quali ritiene generiche le argomentazioni”.
Il ricorso è fondato nei seguenti termini.
Vi è da premettere che, come questa Corte anche di recente ha avuto modo di precisare, in tema di indagini bancarie (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22931 del 26/09/2018), resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti; tutto ciò ferma restando la legittimità della imputazione a compensi delle somme risultanti da operazioni bancarie di versamento (cfr. Cass. sez. 5, Ord. n. 30786/ 2018; Sez. 5, Ordinanza n. 2432 del 31/01/2017).
Questa Corte è, altresì, ferma nel ritenere, in relazione alla ripartizione dell’onus probandi tra Amministrazione e contribuente, i principi secondo cui la presunzione legale onera il contribuente di una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass. n. 15857/2016; Cass. 26018/2014).
La CTR, pur avendo correttamente esposto i principi in materia, ha tuttavia omesso di esaminare le prove fornite dal contribuente, ritenute generiche argomentazioni, senza analizzarle nè esaminarle. Ciò in violazione del principio consolidato secondo cui in tema di accertamenti bancari, ove il contribuente fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato (Cass. n. 30786 del 28/11/2018). A fronte della prova contraria non generica ma analitica della quale il contribuente è onerato, deve infatti corrispondere speculare analiticità da parte del giudice nell’esaminare quanto dedotto e documentato.
La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla CTR della Lombardia, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019