LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12126/2014 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia Entrate Direzione Regionale della Toscana, domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
Equitalia Centro Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita 294, presso lo studio dell’avvocato Fronticelli Baldelli Enrico, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
Eutelia Spa in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Vescovio 21, presso lo studio dell’avvocato Manferoce Tommaso, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso:
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di AREZZO, depositato il 31/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2019 da Dott. AMATORE ROBERTO.
RILEVATO
CHE:
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Arezzo – decidendo sulle opposizioni allo stato passivo riunite presentate da Equitalia Centro S.p.a. e dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di Eutelia Spa in amministrazione straordinaria – ha, quanto alla prima opposizione (Rg. 754/2012), ammesso allo stato passivo, in aggiunta agli importi già ammessi, le spese di insinuazione al passivo e riconosciuto la collocazione privilegiata limitatamente al complessivo ammontare di Euro 802.521,55, ferma restando la già disposta ammissione in via chirografaria per la residua parte di Euro 890.770, 46; quanto alla seconda opposizione (Rg. 794/2012), ha ammesso il credito di Euro 66.625,41 in privilegio ex art. 2752 c.c.per interessi maturati antecedentemente alla dichiarazione di insolvenza (in relazione alla cartella *****) e di ulteriori Euro 1.969,68 sempre in privilegio ex art. 2752 c.c., per interessi maturati antecedentemente alla dichiarazione di insolvenza (in relazione alla cartella *****), dichiarando non accoglibile l’eccezione di compensazione sollevata dall’Agenzia delle entrate.
Il tribunale ha ritenuto, per quanto qui interessa, che la domanda di compensazione avanzata dall’Agenzia delle entrate tra crediti tributari e crediti vantati dalla società in a.s. nei confronti di diverse amministrazioni dello Stato era da considerarsi formulata in modo generico ed irrituale in quanto non era certo l’ammontare dei crediti vantati da Eutelia nei confronti dello Stato e perchè l’istanza di compensazione era stata avanzata dall’Agenzia delle entrate non solo in relazione a crediti oggetto della sua domanda di insinuazione al passivo, ma anche in riferimento ad un credito pari ad Euro 13 milioni che invece era stato insinuato da Equitalia, con ciò violando le regole che disciplinano il procedimento di formazione dello stato passivo che prevede una decisione per ogni singola istanza di insinuazione al passivo; ha, peraltro, evidenziato l’inapplicabilità al caso di specie della L. Fall., art. 56, stante la contestazione di una parte dei crediti tributari e la loro ammissione con riserva, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 88 con conseguente ammissione al passivo in via definitiva solo del minor credito ammontante ad Euro 1.054.811; ha, altresì, evidenziato che i crediti ammessi al passivo in via definitiva erano inferiori ai crediti vantati da Eutelia S.p.a., sicchè l’esercizio della compensazione si poneva in termini di incompatibilità con la proposizione della stessa domanda di ammissione al passivo.
2. Il decreto, pubblicato il 31.3.2014, è stato impugnato dalla Agenzia delle Entrate con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la Eutelia S.p.a in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso. La Equitalia Centro S.p.a. ha depositato memoria, aderendo alla domanda dell’Agenzia delle Entrate.
La Eutelia s.p.a. in a.s. ha depositato memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87 nonchè della L. Fall., art. 56 – si duole dell’erroneità della decisione impugnata per aver considerato separatamente la posizione creditoria dell’Agenzia delle entrate rispetto a quella di Equitalia al fine di valutare l’ammissibilità della compensazione.
Si evidenzia che la compensazione invocata dall’Agenzia delle Entrate faceva riferimento a posizioni creditorie tutte antecedenti e prendeva in considerazione anche l’importo di Euro 13.085.546,60 del credito IVA per l’anno di imposta 2008. Osserva il ricorrente che la motivazione spesa dal tribunale per ritenere inammissibile la proposta di compensazione (secondo la quale quest’ultima non era processualmente ammissibile, perchè non era stata avanzata istanza formale da parte della Equitalia che aveva insinuato il credito sopra ricordato) era errata giuridicamente perchè formale ed inadeguata a fornire tutela all’esercizio del diritto alla compensazione. Si osserva inoltre che la compensazione con crediti erariali era possibile da parte dell’Agenzia delle Entrate a prescindere dalla titolarità dei singoli crediti. Osserva sempre il ricorrente che la motivazione impugnata si poneva in contrasto frontale con il disposto normativo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86 norma a tenore della quale il concessionario può agire in sede fallimentare “per conto” dell’Agenzia delle entrate, dovendo invece riconoscersi il potere di porre in essere atti dispositivi del credito solo all’Agenzia. Si evidenzia che il concessionario ha una legittimazione nella materia in esame avente valenza esclusivamente processuale, non escludendo dunque la concorrente legittimazione dell’Amministrazione finanziaria la quale conserva, tuttavia, la titolarità del credito azionato e la possibilità di agire direttamente per farlo valere in sede di ammissione al passivo. Ne consegue che la circostanza che Equitalia non avesse richiesto la compensazione non ostacolava la possibilità che quest’ultima potesse essere richiesta dall’Agenzia delle entrate.
2. Con un secondo motivo si articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione di legge in relazione alla L. Fall., art. 56 e all’art. 115 codice di rito. Osserva la ricorrente che l’amministrazione straordinaria, in sede di giudizio di opposizione, non aveva contestato l’esistenza del controcredito nei confronti dell’amministrazione statale, ma, al contrario, lo aveva riconosciuto e che lo stesso tribunale aveva considerato, come credito certo della società in amministrazione straordinaria, per lo meno la somma di Euro 5.952.665,84, importo quest’ultimo in relazione al quale avrebbe dovuto, pertanto, riconoscere e dichiarare la compensazione.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1 I due motivi di doglianza possono essere esaminati congiuntamente, essendo medesimo l’esito da accordarsi alle censure mosse dalla ricorrente nel senso dell’inammissibilità delle censure stesse.
Sul punto non può essere dimenticato che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 7931de1 29/03/2013; Sez. L, Sentenza n. 4293de1 04/0 3/2016; Sez. 1, Sentenza n. 18641de1 27/07/2017).
Ciò detto, osserva la Corte come il tribunale abbia fondato la sua decisione di rigetto della domanda di compensazione su diverse rationes decidendi, tra loro autonome ed ognuna delle quali idonea a sorreggere la decisione qui impugnata.
Occorre, infatti, ricordare che il tribunale toscano ha argomentato la sua decisione di dichiarare inammissibile la proposta compensazione tra crediti tributari e crediti vantati dalla società in a.s. (nei confronti di diverse amministrazione delle Stato) perchè, per un verso, formulata in modo generico ed irrituale, in quanto non era certo l’ammontare dei crediti vantati da Eutelia nei confronti dello Stato e perchè la istanza di compensazione era stata avanzata dall’Agenzia delle entrate non solo in relazione a crediti oggetto della sua domanda di insinuazione al passivo, ma anche in riferimento ad un credito pari ad Euro 13 milioni che, invece, era stato insinuato da Equitalia, con ciò violando le regole che disciplinano il procedimento di formazione dello stato passivo (che prevede una decisione per ogni singola istanza di insinuazione al passivo). Per altro verso, il tribunale ha evidenziato l’inapplicabilità al caso di specie della L. Fall., art. 56, stante la contestazione di una parte dei crediti tributari e la loro ammissione con riserva ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88 con conseguente ammissione al passivo in via definitiva solo del minor credito ammontante ad Euro 1.054.811, osservando, ulteriormente, che i crediti ammessi al passivo in via definitiva erano dunque inferiori ai crediti vantati da Eutelia S.p.a., e con l’ulteriore precisazione che l’esercizio della compensazione si poneva in termini di incompatibilità con la proposizione della stessa domanda di ammissione al passivo.
A fronte di questo complesso ed articolato iter argomentativo adottato a sostegno della decisione di diniego della reclamata compensazione, la parte ricorrente ha sollevato doglianze che non tengono in considerazione le vere ragioni decisorie della motivazione impugnata e che, peraltro, non aggrediscono neanche tutte le singole ed autonome argomentazioni sopra ricordate.
Sotto il primo profilo, va sottolineato come il provvedimento impugnato non si ponga in contraddizione – come invece denunciato dalla parte ricorrente con il principio affermato da questa Corte secondo il quale, in tema di fallimento, alla legittimazione del concessionario a far valere il credito tributario nell’ambito della procedura fallimentare deve essere attribuita una valenza esclusivamente processuale, nel senso che il potere rappresentativo attribuito agli organi della riscossione non esclude la concorrente legittimazione dell’Amministrazione finanziaria, la quale conserva la titolarità del credito azionato e la possibilità di agire direttamente per farlo valere in sede di ammissione al passivo (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 4126 del 15/03/2012;Sez. 6, Ordinanza n. 24202de1 26 /11/2015). Sul punto deve essere precisato che – in relazione alla domanda di insinuazione al passivo relativa al credito tributario pari ad Euro 13.085.546,60 per credito IVA per l’anno di imposta 2008 (cui si riferisce la doglianza dell’odierna parte ricorrente) – l’Agenzia delle entrate non ha in alcun modo esercitato le sue prerogative processuali, avanzando domanda di insinuazione al passivo in virtù della sopra riferita “concorrente legittimazione”. Ed invero, è stato solo il concessionario a proporre domanda di insinuazione al passivo e, come correttamente rilevato dal tribunale, lo stesso concessionario non ha avanzato in alcun modo richiesta di compensazione in ordine al controcredito della società in a.s..
Sotto il secondo profilo, occorre evidenziare che entrambi i motivi di ricorso non si confrontano con le ulteriori autonome rationes decidendi nella motivazione impugnata che, correttamente, hanno evidenziato, per un verso, che la compensazione non era ammissibile per la maggior parte del credito tributario oggetto di domanda di insinuazione (giacchè lo stesso era stato contestato giudizialmente e dunque ammesso con riserva ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88 con conseguente ammissione al passivo, in via definitiva, solo del minor credito ammontante ad Euro 1.054.811) e, per altro verso, che l’inammissibilità della proposta compensazione derivava dalla circostanza che il controcredito della società in a.s. era di gran lunga superiore al credito tributario certo (sopra indicato) oggetto di domanda di insinuazione, con conseguente incompatibilità logica (prima che processuale) della predetta eccezione con l’esercizio del diritto di credito tramite istanza di insinuazione al passivo.
Ne discende conclusivamente, in adesione al noto insegnamento di questa Corte, per come sopra ricordato, che, fermo l’onere per l’impugnante di censurare tutte le ragioni poste dal decidente a fondamento del proprio deliberato, allorchè di esso ne sia impugnata solo una o solo alcune, ma non tutte, l’impugnante viene a trovarsi nella condizione di risultare privo di interesse, poichè, quand’anche la proposta impugnazione dovesse trovare accoglimento in ordine all’unica o alle più rationes contestate, la decisione potrebbe pur sempre basare la propria fondatezza sulla ratio non contestata e come tale rendere inutile le finalità del giudizio impugnatorio. Non si sottrae perciò a questo principio anche l’odierno ricorso che va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia delle entrate ed Equitalia Centro s.p.a. al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, complessivamente liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019