Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12428 del 09/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. MARGHERITA Maria Leone – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17485-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante, pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati D’ALOISIO CARLA, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, MATANO GIUSEPPE, VITA SCIPLINO ESTER ADA;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 77, presso lo studio dell’avvocato LAURITA LONGO LUCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMEO ROBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DORONZO ADRIANA.

CONSIDERATO

Che:

con sentenza pubblicata il 12/1/2016, la Corte di appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto dall’Inps contro la sentenza resa dal Tribunale di Lucca che aveva annullato gli avvisi di addebito per il pagamento di contributi dovuti alla Gestione commercianti, su ricorso di S.G.;

la Corte territoriale ha ritenuto insussistenti le condizioni per l’iscrizione dell’opponente, in qualità di socio della S.R. e c. s.n.c., posto che la società gestisce solo un bene immobile concesso in locazione per uso non abitativo e che la attività di mera riscossione di canoni di locazione è inerente al godimento di beni immobili e non configura esercizio del commercio;

contro la sentenza, l’Inps, anche in qualità di procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps s.p.a., propone ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, cui resiste il S. con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

il S. ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

con il ricorso l’Inps denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202, 203 e 208 e L. n. 45 del 1986, art. 3, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, c.p.c.: l’Istituto ritiene che, alla luce del complessivo quadro normativo e delle circostanze di fatto acquisite al processo, – oggetto sociale dell’impresa, qualità di socio unico del S., mancato svolgimento di altre attività lavorative, mancanza di altri soggetti abilitati a compiere atti in nome della società-, emergeva evidente la natura imprenditoriale e non già di mero godimento dell’attività svolta dalla società, in assenza di prova contraria offerta dall’opponente;

il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. perchè il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della torte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa;

la decisione è infatti in linea con i principi già espressi in casi analoghi da questa Corte (Cass., ord. 6/4/2017, n. 9002; Cass. ord., 29/12/2016, n. 27376; Cass. 26/8/2016, n. 17370; Cass. 6/9/2016, n. 17643; Cass. 11/2/2013, n. 3145; 2013), secondo cui l’attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. ord. 11 febbraio 2013, n. 3145), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845/2010), e l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti;

presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29,comma 1 (requisiti previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte del merito supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi;

pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia; sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2500,00 per compensi professionali e Euro 200 per esborsi oltre al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15% e agli altri accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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