LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7068/2015 proposto da:
VIRDIS COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO GAVINO ORONTI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIA RE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO SERRA e PAOLA SERRA e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
e contro
S.I.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1648/2013 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 28/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 31/01/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 5.5.2008 Immobilia Re S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Sassari Virdis Costruzioni S.r.l. e S.I.A. esponendo di aver sottoscritto un contratto preliminare di compravendita in base al quale si era impegnata, insieme al S., ad acquistare un terreno edificabile sito in territorio del Comune di ***** per un prezzo di Euro 210.000. Deduceva di aver versato una caparra confirmatoria di Euro 40.000 e che altrettanto aveva fatto il S.; di aver pattuito che la compravendita fosse condizionata all’ottenimento, entro il termine di un anno, delle autorizzazioni idonee a realizzare una palazzina ad uso residenziale; di aver acquisito dal S., con scrittura del 2.2.2007, i diritti di quest’ultimo, corrispondendogli la somma di Euro 50.000; di aver in seguito appreso dal Comune de La Maddalena che l’area non poteva essere edificata in quanto assoggettata a vincolo a beneficio di precedenti costruzioni realizzate dalla società promittente venditrice; di aver quindi esercitato il diritto di recesso di cui all’art. 1385 c.c., comma 2. Concludeva pertanto per la condanna di Virdis Costruzioni Srl al pagamento della somma di Euro 160.000, pari al doppio della caparra complessivamente ricevuta alla firma del preliminare, nonchè di ulteriori somme versate dall’attrice in relazione alla progettata compravendita; in subordine, invocava la restituzione della somma di Euro 80.000 versata a titolo di caparra, senza maggiorazione del duplum; e chiedeva altresì la condanna solidale del S. limitatamente all’importo di Euro 50.000.
Si costituiva in giudizio Virdis Costruzioni Srl resistendo alla domanda e spiegando riconvenzionale per l’accertamento della risoluzione del contratto preliminare per fatto e colpa della promissaria acquirente. Si costituiva altresì, tardivamente, il S..
Con sentenza n. 1648/2013 il Tribunale accoglieva la domanda condannando Virdis Costruzioni Srl a pagare all’attrice la somma di Euro 160.000 oltre ad Euro 8.092,80 per esborsi dipendenti dalla progettata compravendita, e il S. a restituire la somma di Euro 50.000. Il Tribunale riteneva provato l’inadempimento della promittente venditrice, essendo risultato il terreno oggetto del preliminare inedificabile in quanto asservito a precedente costruzione realizzata dalla stessa società; di conseguenza, secondo il primo giudice la condizione prevista nel preliminare – consistente nel rilascio del titolo autorizzativo idoneo a realizzare una palazzina ad uso residenziale sull’area oggetto di causa – era di impossibile realizzazione già ab initio e il bene era del tutto privo della caratteristica edificatoria promessa.
Interponeva appello Virdis Costruzioni S.r.l. e si costituivano ambedue gli appellati.
Con ordinanza del 14.11.2014 la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, dichiarava inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c..
Propone ricorso per la cassazione della decisione di prima istanza Virdis Costruzioni Srl affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso Immobilia Re Srl. L’altro intimato S.I. non ha svolto attività difensiva in questo giudizio di cassazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto rinunciata, da parte di Virdis Costruzioni Srl, la prova testimoniale relativa al teste L., che era stato sentito solo sui capitoli dedotti da parte attrice ma non anche su quelli indicati da parte convenuta, ritenuti tuttavia ammissibili dal primo giudice. Ad avviso del ricorrente il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che l’istanza di sentire detto teste era stata riprodotta in comparsa conclusionale ed avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo istruttorio per consentire l’espletamento della prova omessa.
La doglianza è inammissibile per difetto di specificità in quanto il ricorrente non trascrive il passo della sua comparsa conclusionale con la quale la richiesta di sentire il teste L. sarebbe stata reiterata. Inoltre non appare coerente con la ratio della sentenza impugnata, posto che il Tribunale aveva ritenuto rinunciata la prova in quanto la Virdis Costruzioni Srl non aveva reiterato la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni (non, quindi, in comparsa conclusionale). L’assunto non viene attinto dal motivo in esame: l’appellante non deduce infatti di aver, al contrario, chiesto l’esame del teste anche in quel contesto; anzi, da quanto allegato dalla ricorrente sembrerebbe ricavarsi la conferma che, in sede di precisazione delle conclusioni, era subentrato un nuovo difensore che si era limitato ad aderire alla richiesta di spedizione della causa a sentenza.
Inoltre, la doglianza – come del resto tutte le altre – è ulteriormente inammissibile nella parte in cui introduce un vizio di motivazione in termini non coerenti con gli attuali limiti di deduzione previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5.
Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione perchè il Tribunale avrebbe ritenuto il bene privo delle caratteristiche promesse, senza avvedersi che il vincolo insistente sul terreno compromesso in vendita riguardava solo una sua frazione; di conseguenza, la vocazione edificatoria non era esclusa, ma soltanto ridotta.
Con il terzo motivo, da trattare congiuntamente al secondo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione perchè il Tribunale non avrebbe considerato che il mancato rilascio, da parte del Comune de La Maddalena, del titolo autorizzativo idoneo alla programmata edificazione era dipeso unicamente dalla condotta negligente della promissaria acquirente, la quale dapprima attendeva otto mesi per depositare l’istanza volta al rilascio della concessione edilizia, e poi depositava fuori termine le sue controdeduzioni al preavviso di diniego comunicato dal Comune.
Le due censure sono inammissibili in quanto esse si risolvono nella richiesta di una revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, preclusa in Cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).
Nè è consentito al ricorrente censurare la valutazione delle risultante istruttorie condotta dal giudice di merito, posto che “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Con il quarto motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 115,112 c.p.c. e artt. 1401-1405 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione perchè il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto a favore della promissaria acquirente la somma totale di Euro 210.000 a fronte di una caparra complessiva di Euro 80.000, che al massimo avrebbe potuto giustificare una condanna al pagamento della somma di Euro 160.000.
La censura è inammissibile per carenza di interesse concreto all’impugnazione. Il Tribunale infatti ha condannato Virdis Costruzioni Srl al pagamento in favore di Immobilia Re Srl della somma di Euro 160.000: a fronte del versamento di una caparra complessivamente ammontante – come riconosciuto dalla stessa società ricorrente – ad Euro 80.000, la statuizione è corretta. La successiva – ed autonoma – condanna del S. alla refusione in favore di Immobilia Re Srl della somma di Euro 50.000 si giustifica alla luce del fatto che la prima aveva corrisposto al secondo la predetta somma a fronte della cessione della posizione contrattuale del S.. Alla luce della diversità del titolo negoziale sul quale la condanna è fondata, non sussiste alcun interesse concreto di Virdis Costruzioni Srl a dolersi della statuizione resa dal Tribunale nei confronti del S..
Peraltro va rilevato che nella sua ordinanza di inammissibilità la Corte di Appello ha correttamente precisato che, pur non potendosi pronunziare sul punto in assenza di appello incidentale del S. -che, solo, avrebbe avuto interesse alla riforma dello specifico capo della prima decisione – la condanna del predetto doveva essere interpretata alla luce della motivazione resa dal Tribunale e quindi in via subordinata rispetto al mancato pagamento, da parte di Virdis Costruzioni Srl, del doppio della caparra. Da ciò deriva che non sussiste alcuna ingiusta lievitazione della somma complessivamente riconosciuta a Immobilia Re Srl, che corrisponde esattamente al doppio della caparra.
Con il quinto motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 115 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione perchè il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale, con la quale Virdis Costruzioni Srl aveva invocato l’accertamento della risoluzione del contratto preliminare per fatto e colpa della promissaria acquirente, con conseguente diritto a trattenere la caparra a suo tempo ricevuta.
La doglianza è infondata. L’accoglimento della domanda principale e la conseguente condanna della promittente venditrice al pagamento del duplum della caparra, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1385 c.c., comma 2, è logicamente incompatibile con l’accoglimento della contrapposta domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare. Anche in assenza di specifica statuizione, quindi, si configura un caso di rigetto implicito della predetta riconvenzionale (sul punto, cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28995 del 12/11/2018 (Rv. 651580).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con riferimento al rapporto processuale con la controricorrente. Nulla, invece, per l’altro intimato S., non avendo egli svolto attività difensiva in questo giudizio.
Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore di Immobilia Re Srl delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, iva e cassa avvocati come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2019
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