LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 13151/2018 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Emo 144 presso lo studio Sorrentino rappresentato e difeso dall’Avv.to Giuseppe Di Meo giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4466/2017 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 30/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/3/2019 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 30/10/2017, ha rigettato il ricorso proposto da S.S. nato in *****, volto, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Il ricorrente aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta di essere fuggito dal proprio paese dove gestiva un’attività commerciale di vendita di abbigliamento a causa delle violenze e delle minacce di morte a fini di estorsione ricevute da parte di esponenti e simpatizzanti del partito politico avversario che intendevano così finanziare il loro partito politico.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,7,8,10,11; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia rileva bile d’ufficio.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) e art. 16 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia rilevabile d’ufficio in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito mediante ricerche specifiche sui siti accreditati la situazione attuale ed aggiornata del paese e l’esistenza del pericolo di danno grave alla persona per situazioni di violenza indiscriminata e di una situazione di conflitto armato nella zona di provenienza del ricorrente, che giustificava il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. C).
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia rilevabile d’ufficio.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto in relazione al secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi.
La sentenza impugnata dopo aver riportato le dichiarazioni del ricorrente ed in particolare dopo aver ritenuto inverosimile, incoerente e priva di riscontro la versione dei fatti proprio alla luce delle dichiarazioni rese, afferma che in Bangladesh vi è una situazione di forti tensioni politiche nelle quali tuttavia il ricorrente non è mai stato coinvolto.
Giova ricordare che il giudice è comunque tenuto ad un dovere di cooperazione mediante esercizio dei poteri-doveri officiosi di indagine ed acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente asilo; in ordine poi al dovere di attivare poteri officiosi di indagine e di cooperazione istruttoria officiosa, che incombe sul giudice, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, sulla situazione oggettiva relativa al Paese di origine questa Corte, in recenti decisioni sull’argomento, ha avuto modo di precisare che le indagini sulla situazione generale esistente nel Paese del richiedente asilo devono essere specifiche ed accurate con indicazione dei siti online o delle altre fonti maggiormente accreditate che vengono consultati sul punto. Infatti in casi analoghi è stato affermato che:” Nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte.” (R.G. 20266/2018 deciso 6 marzo 2019) Nel caso in esame la Corte di Appello di Napoli ha omesso completamente di indicare le fonti dalle quali ha tratto le informazioni sulla situazione attuale ed aggiornata della zona di provenienza del richiedente asilo e non ha dato conto di alcuna istruttoria compiuta in ordine all’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e di una situazione di conflitto armato nel paese di provenienza del ricorrente, cioè il Bangladesh affermando solo genericamente che la zona di provenienza del ricorrente non era interessata da situazioni di conflitto o violenza generalizzata.
Il ricorso deve pertanto essere accolto in relazione al secondo motivo inerente la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, assorbiti gli altri motivi, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 21 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2019