LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12311/2018 R.G. proposto da:
M.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Esposito, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO e PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;
– intimati –
avverso il decreto del Tribunale di Milano depositato il 15 marzo 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2019 dal Consigliere Guido Mercolino.
RILEVATO
che:
M.A. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso il decreto del 15 marzo 2018, con cui il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o umanitaria proposta dal ricorrente;
che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
con decreto del 6 novembre 2018, ritualmente comunicato alla difesa del ricorrente, è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., essendo stata rilevata la nullità di quella originaria, in quanto effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11;
che, come attestato dal Cancelliere con nota del 31 gennaio 2019, la difesa del ricorrente non ha peraltro provveduto al deposito in Cancelleria della copia del ricorso comprovante l’avvenuta effettuazione della rinotifica nel termine di quaranta giorni fissato con il predetto decreto;
che va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 371-bis c.p.c., riguardante espressamente l’ipotesi in cui sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma ritenuto applicabile, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui, come nella specie, sia stata disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione del ricorso;
che tuttavia, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito da questa Corte, la pronuncia dev’essere d’inammissibilità, e non già d’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., 13/12/2005, n. 27398; Cass., Sez. I, 25/01/2017, n. 1930; Cass., Sez. V, 25/07/2012, n. 13094);
che la mancata costituzione degl’intimati esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019