Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13713 del 22/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24301-2017 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA, 295, presso lo studio dell’avvocato CARLA OLIVIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIETTA CENNAMO;

– ricorrente –

contro

IACP DI SALERNO – ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO, in persona dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBURTINA, 352, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SELLARO, rappresentato e difeso dall’avvocato TOMMASO DE FUSCO;

– controricorrente –

e contro

COMUNE di SALERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 640/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO.

RILEVATO

che:

con atto di citazione, G.A. evocava in giudizio l’Istituto Autonomo Case Popolari di Salerno e il Comune di Salerno, deducendo di essere titolare del diritto di subentro nella locazione di un alloggio ERP in quanto convivente con la propria zia, da oltre due anni prima del decesso della stessa. Chiedeva, pertanto, di sentir dichiarare il proprio diritto a subentrare nel rapporto di locazione relativo a tale unità immobiliare, con reintegra dello stesso nel possesso dell’immobile, il risarcimento dei danni subiti, sia dall’attore che dal proprio nucleo familiare a seguito dell’illegittima estromissione dall’unità immobiliare;

si costituiva l’IACP di Salerno, eccependo l’improponibilità della domanda e la sua infondatezza, in fatto e in diritto. Si costituiva anche l’amministrazione comunale i eccependo il difetto di giurisdizione, l’improcedibilità e la infondatezza della domanda. La causa veniva istruita con il deposito della documentazione ritenuta opportuna dalle parti e l’espletamento della prova testimoniale in ordine alla convivenza dell’attore con la propria zia dall’anno 2000. In data 26 marzo 2012 il giudice unico, dopo il deposito delle comparse conclusionali e relative memorie di replica, disponeva il mutamento del rito, rimettendo la causa sul ruolo e fissando l’udienza di discussione ai sensi dell’art. 420 di c.p.c.;

con sentenza del 17 aprile 2013 il Tribunale di Salerno rigettava la domanda con condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite;

con atto depositato il 9 e notificato il 23 ottobre 2013, G.A. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, deducendo l’erronea valutazione delle risultanze della prova testimoniale e della documentazione. Si costituivano il Comune di Salerno e IACP, contestando i motivi di impugnazione. Con ordinanza del 24 novembre 2016 anche la Corte territoriale disponeva il mutamento di rito e con sentenza del 4 luglio 2017 rigettava l’impugnazione rilevando che ai sensi della L.R. Campania n. 18 del 1997, artt. 2 e 14, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare la duratura presenza nell’alloggio locato dal familiare, sulla base di idonea certificazione pubblica. A tal fine, secondo la Corte territoriale, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non avevano valore di certificazione pubblica in ordine allo status giuridico del G.;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione G.A. affidandosi a un motivo e deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Resiste con controricorso l’Istituto Autonomo Case Popolari di Salerno.

CONSIDERATO

che:

si deduce in ricorso l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando che sarebbe dimostrato, sia documentalmente, che con vari testimoni, il fondamento della pretesa al subentro nella conduzione dell’alloggio in oggetto. In particolare, ciò risulterebbe dalle dichiarazioni testimoniali rese e dal contenuto di atti notori. Il primo giudice, ammettendo la prova per testi, avrebbe ritenuto evidentemente rilevante la situazione di fatto rispetto a quella consacrata nei documenti anagrafici e ciò anche con riferimento a periodi antecedenti agli accertamenti operati dal personale dell’ente pubblico. Dalla documentazione in atti emergerebbe che la convivenza del ricorrente con la zia, sarebbe stata giustificata necessaria da ragioni di cura e assistenza, in ragione delle gravi condizioni di salute;

in secondo luogo si lamenta la violazione di norme di diritto perchè la Corte d’Appello avrebbe omesso di applicare correttamente il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 47, che espressamente prevede che le dichiarazioni sostitutive rese da terzi sono idonee a provare i fatti a loro conoscenza e ciò troverebbe riscontro in alcune decisioni del giudice amministrativo;

il motivo è inammissibile poichè dedotto in violazione l’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè parte ricorrente non trascrive, allega o comunque individua la sede processuale di allegazione o produzione dei documenti richiamati, al fine di consentire a questa Corte di operare la necessaria valutazione. Oltre a ciò, la censura non si confronta con la decisione della Corte territoriale, che ha ritenuto rilevante solo la certificazione pubblica ed ha spiegato il contesto giuridico oggetto delle differenti decisioni del giudice amministrativo, menzionate in sentenza. Per il resto, si tratta di censure relative alla congruità della motivazione che non sono consentite dal testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

il secondo profilo è contrario ai principi affermati da Cass. Sezioni Unite 29 maggio 2014 n. 12065 riguardo alla limitata valenza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, che si esaurisce nel rapporto tra il privato e l’amministrazione, attenendo esclusivamente a profili amministrativi. Le Sezioni Unite, infatti hanno condivisibilmente affermato riguardo alla dimostrazione, ai sensi dell’art. 2697 c.c., della qualità di erede che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell’ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell’art. 115 c.p.c., il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell’ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta (Sez. U, Sentenza n. 12065 del 29/05/2014, Rv. 630997 – 01). Principio cui questa sezione ha dato continuità (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11276 del 10/05/2018 – Rv. 648916 – 01);

sotto tale profilo risultano destituite di fondamento le affermazioni di parte ricorrente contenuta nella memoria, secondo cui il valore probatorio della dichiarazione sostitutiva sussisterebbe perchè la questione giuridica attiene a rapporti tra P.A. e privato. Al contrario, l’oggetto della lite riguarda un rapporto di diritto privato che si estrinseca nei confronti di una P.A. in posizione di supremazia, per cui vanno ribadite le considerazioni sopra espresse dovendosi al più aggiungere che la giurisprudenza amministrativa e di legittimità richiamata in memoria attiene proprio al diverso ambito degli effetti della dichiarazione nell’ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi; ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta – 3 Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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