LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 15229-2018 proposto da:
D.P.S. difensore di M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se medesima;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, EQUITALIA SUD SPA;
– intimate –
avverso l’ordinanza n. 1289/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO SCODITTI.
RILEVATO
che:
è stata proposta istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di data 19 gennaio 2018 n. 1289 nella parte in cui, in sede di regolamento delle spese processuali, non risulta disposta, diversamente da quanto richiesto, la distrazione delle spese in favore del procuratore anticipatario;
rilevato che l’istanza è ammissibile (cfr. Cass. n. 3566 del 2018) ed è manifestamente fondata.
P.Q.M.
dispone che laddove è scritto nell’ordinanza di data 19 gennaio 2018 n. 1289 “Condanna Equitalia Sud s.p.a. al pagamento, in favore di M.L., delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; dispone la compensazione delle spese di appello fra Equitalia Sud s.p.a. e Roma Capitale.
Condanna Equitalia Sud s.p.a. e Roma Capitale in solido fra di loro al pagamento, in favore di M.L., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge”, deve leggersi e intendersi “Condanna Equitalia Sud s.p.a. al pagamento, in favore di M.L., delle spese del giudizio di appello, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. D.P.S. e che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; dispone la compensazione delle spese di appello fra Equitalia Sud s.p.a. e Roma Capitale.
Condanna Equitalia Sud s.p.a. e Roma Capitale in solido fra di loro al pagamento, in favore di M.L., delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. D.P.S. e che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge”.
Dispone ai sensi dell’art. 288 c.p.c., comma 2, l’annotazione sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019