Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13720 del 22/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 16953-2018 proposto da:

AQUILA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato BRUNO TAVERNITI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO RAMUNDO;

– ricorrente –

contro

ASSICURATORI DEI LLOYD’S, in persona del Procuratore Speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVAN BATTISTA TIEPOLO 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SMARGIASSI, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO DI MARTINO;

– controricorrente –

contro

BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA SCARL, B.E., D.L.O., T.M.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 19368/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 30/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.

FATTO E DIRITTO

volto a ottenere l’estensione alla compagnia Lloyd’s dell’accertamento sulla pretesa risarcitoria fatta valere dalla Fidelitas con la sopra menzionata riconvenzionale; la continenza nel giudizio davanti al Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, della domanda di garanzia della deducente per il profilo inerente all’accertamento della validità e operatività della polizza e dell’inerenza della tipologia di sinistri in cui si iscriveva la pretesa risarcitoria della Fidelitas all’ambito della copertura assicurativa della polizza in discussione;

– questa Corte chiariva che tra i due processi poteva poi operare il criterio di coordinamento della pregiudizialità;

– contestualmente al giudizio introdotto dalla domanda della Fidelitas nei confronti della deducente, la Banca popolare dell’Emilia-Romagna, altro cliente della s.r.l. Aquila pregiudicato dall’asporto di valori, aveva convenuto la medesima s.r.l., davanti al Tribunale di Lanciano, in autonomo e analogo giudizio risarcitorio;

– anche in quest’ultimo giudizio la deducente aveva ottenuto la chiamata in causa degli assicuratori londinesi e dei propri dipendenti;

– anche in questo giudizio veniva avanzato dalla deducente regolamento di competenza nei confronti di un’ordinanza del tribunale depositata il 20 febbraio 2015;

– questa Corte si pronunciava su tale ultimo regolamento con ordinanza sovrapponibile a quella sopra riassunta, depositata, come detto, il 30 settembre 2016 con il numero 19368, oggetto del presente ricorso;

premesso che, essendo le due ordinanze di questa Corte identiche ma relative a giudizi che, sebbene sovrapponibili, erano differenti e con soggetti in parte diversi, e che quindi era evidente essersi trattato di un refuso materiale, chiedeva la correzione dell’errore materiale nel senso che doveva intendersi “Tribunale di Lanciano” al posto di “Tribunale di Bergamo”, e “Banca popolare dell’Emilia-Romagna” al posto di “Fidelitas Network”;

gli Assicuratori Lloyd’s depositavano controricorso rilevando che gli errori prospettati come materiali non erano in realtà tali nè correggibili;

parte ricorrente depositava memoria;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

RILEVATO

che:

il Collegio, unanimemente, ritiene che la proposta del relatore non possa essere condivisa e che il ricorso per correzione debba ritenersi ammissibile, secondo quanto di seguito specificato e deciso;

come risulta dal testo dell’ordinanza n. 19368 del 2016 emessa da questa Corte, la stessa aveva ad oggetto “l’ordinanza del Tribunale di Lanciano depositata il 20 febbraio 2015” (pag. 2);

la pronuncia, viceversa, indica apparentemente di regolare le questioni inerenti alla “ordinanza del 23 ottobre 2014 del Tribunale di Bergamo” (pag. 3);

la manifesta sovrapponibilità delle questioni e delle vicende sottese e riferite al fatto storico complessivamente unitario, rende parimenti palese che il richiamo al precedente afferente all’ordinanza del Tribunale di Bergamo è stato implicitamente quanto univocamente effettuato, in motivazione, perchè sufficiente a regolare nel medesimo senso la vicenda processuale inerente all’ordinanza del Tribunale di Lanciano, naturalmente con riferimento ai soggetti e uffici giudiziari ivi coinvolti;

ne deriva che, così intese le premesse delle ragioni della motivazione sulla base di queste chiare emergenze del provvedimento oggetto del ricorso, le ampie considerazioni con cui la motivazione si articola debbono essere intese come giustificative di un dispositivo che avrebbe dovuto applicarle ed intendeva applicarle con la sola sostituzione delle parti e degli uffici giudiziari coinvolti nella vicenda oggetto di decisione;

il Collegio ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni per la conseguente correzione del dispositivo con l’esatta indicazione delle parti e degli uffici giudiziari propri della fattispecie scrutinata con il regolamento di competenza in allora deciso;

il Collegio rileva, altresì, che l’ammissibilità della correzione sia tanto più giustificata, avuto riguardo alla natura peculiare del giudizio di regolamento di competenza, che, inserendosi come incidente di legittimità nell’ambito del processo di merito, assegna alla Corte di Cassazione, come emerge dall’art. 49 c.p.c., il potere-dovere di dare i provvedimenti necessari per la sua prosecuzione;

il Collegio, proprio in ragione di quanto appena rilevato, precisa, avuto riguardo alla circostanza che le parti, di fronte al provvedimento qui corrigendo, hanno mostrato di percepirne il senso come se esso fosse stato reso senza i rimarcati errori materiali, che nei processi merito riguardo ai quali risulta regolata la competenza nel modo risultante dalla correzione, parti e giudici dovranno osservare il disposto risultante dalla presente correzione.

P.Q.M.

La Corte dispone correggersi l’errore-materiale dell’ordinanza di questa Corte 30 settembre 2016 numero 19368 sostituendo il dispositivo con il seguente:

“La Corte, dichiara la competenza del Tribunale di Lanciano sulla domanda di garanzia della s.r.l. Aquila quanto al profilo volto ad ottenere l’estensione alla Assicuratori dei Lloyd’s di ***** dell’accertamento sulla pretesa risarcitoria fatta valere contro la società Aquila dalla società BPER. Rimette le parti al riguardo davanti al Tribunale di Lanciano. Dichiara la continenza nel giudizio davanti al Tribunale di Chieti (Sezione Distaccata di Ortona), della domanda di garanzia della s.r.l. Aquila per il profilo inerente l’accertamento della validità ed operatività della polizza e dell’inerenza della tipologia di sinistri in cui si iscrive la pretesa risarcitoria esercitata dalla BPER all’ambito della copertura assicurativa di detta polizza. Rimette su tale accertamento la ricorrente e gli Assicuratori dei Lloyd’s di ***** davanti al Tribunale di Chieti (Sezione Distaccata di Ortona). Compensa le spese del giudizio di regolamento di competenza.”

Dispone annotarsi la presente ordinanza a margine di quella corretta.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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