LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20326-2018 R.G. proposto da:
HIPPO SOCIETA’ SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MARRA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARISA OLGA MERONI;
– ricorrente –
contro
G.P.E.;
– intimato –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 30/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO, che conclude per l’accoglimento del ricorso e perchè sia annullato il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO
che:
la società Hippo proponeva regolamento di competenza avverso la decisione con cui il Tribunale di Milano sospendeva il giudizio proposto dalla deducente per il rilascio di un immobile dato in locazione a G.P.E., con contratto dichiarato risolto per scadenza con sentenza definitiva del medesimo Ufficio, e il diverso giudizio, ritenuto pregiudicante, afferente all’esecuzione del preliminare di compravendita avente ad oggetto lo stesso immobile;
il tribunale evidenziava che nella sentenza passata in giudicato la scadenza contrattuale era stata collegata alla conclusione del contratto definitivo;
la ricorrente ha formulato un’unica e articolata censura;
G.P.E. non ha svolto difese;
il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte.
RILEVATO
che:
con il ricorso si prospetta il vizio di violazione di legge da parte del giudice di merito poichè avrebbe affermato una pregiudizialità logicamente inesistente tra i due giudizi di cui in narrativa, a maggior ragione considerando che la controversia originariamente introdotta dalla deducente svolgendo la pretesa ex art. 2932 c.c., aveva infine per oggetto l’accertamento della legittimità dei due opposti recessi, posto che G.P.E. ne aveva fatto domanda in via riconvenzionale, e la società attrice in tale e speculare senso aveva mutato la propria domanda dopo l’infruttuoso esperimento della mediazione;
il regolamento è fondato;
questa Corte ha chiarito che qualora davanti al medesimo ufficio giudiziario pendano più cause connesse per pregiudizialità, il giudice della causa pregiudicata non può sospenderla ex art. 295 c.p.c., ma deve rimetterla al presidente del tribunale ai sensi dell’art. 274 c.p.c., perchè questi valuti l’opportunità di assegnarla al giudice della causa pregiudicante, anche se i due giudizi siano soggetti a riti diversi, soccorrendo, in tal caso, la regola dettata dall’art. 40 c.p.c. (cfr., ad es., Cass., 17/05/2017, n. 12436);
in ogni caso, per chiarezza si osserva che nel giudizio ritenuto pregiudicante la domanda risulta introdotta per convalida di sfratto per finita locazione, facendo leva sulla già accertata scadenza negoziale;
in tale giudizio, a fronte dell’opposizione dell’intimato che adduceva di detenere l’immobile non in forza del contratto di locazione scaduto ma del preliminare di compravendita ancora in essere, il giudice ha mutato il rito e, e a seguito di ciò, e dell’infruttuosa mediazione, si discute della pretesa di rilascio non più, quindi, in fase sommaria;
l’oggetto del diverso giudizio è, per quanto qui rileva, l’accertamento della legittimità dei reciproci recessi dal contratto preliminare;
ciò posto, è evidente che non vi sarebbe stata alcuna pregiudizialità in senso tecnico tra le due controversie, poichè l’eventuale accoglimento della domanda di rilascio non comporterebbe alcuna interferenza sul distinto vaglio della legittimità dei reciproci recessi dal contratto preliminare di vendita avente ad oggetto il medesimo immobile, come non l’avrebbe comportata anche in ipotesi di persistenza della domanda di esecuzione del suddetto negozio, restando sussistente l’obbligo di rilasciare il bene originariamente detenuto per una locazione terminata, salvi i distinti effetti da ricondurre al giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c. (cfr., Cass., 22/04/2013, n. 9714).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza di sospensione impugnata disponendo la prescrizione del giudizio. Nulla le spese.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019