LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28121-2017 proposto da:
ROMA CAPITALE, *****, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PROCURA GENERALIZIA DELL’ISTITUTO DELLA SOCIETA’ DI MARIA, in persona del Rettore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell’avvocato FABIOLA LIUZZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MILENA LIUZZI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2297/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;
Con sentenza n. 2297/14/2017 depositata il 26.4.2017 notificata il 18.5.2017 la CTR del Lazio accolse, nei termini di cui alla relativa motivazione, l’appello proposto dalla Procura Generalizia dell’Istituto della società di Maria nei confronti di Roma Capitale avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva rigettato il ricorso proposti dalla contribuente avverso avviso di accertamento ai fini ICI per il 2008 relativamente ad immobili di proprietà dell’Istituto religioso.
Avverso la sentenza della CTR, Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.
L’intimato Istituto religioso si è costituito con controricorso, illustrato con memoria.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione del termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza della CTR.
Parte intimata ha dedotto e documentato di avere notificato copia autentica della sentenza con lettera raccomandata ricevuta da parte ricorrente il 18.5. 2017.
Poichè il ricorso per cassazione è stato notificato in data 24.11.2017, la pronuncia era già definitiva.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115 art. 13, comma 1- quater.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7300,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e rimborso forfettario spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Amministrazione ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019