Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.13740 del 22/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24625-2012 proposto da:

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO AAMS UFFICIO REGIONALE DELL'*****, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TEMATICA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 35/2012 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, depositata il 22/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

RITENUTO IN FATTO

In data 19.3.2009 la società Tematica s.r.l. chiedeva all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato della ***** il rimborso dell’imposta sugli intrattenimenti, in relazione all’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito previsti dal D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, ritenendo di non avere erroneamente frazionato l’imponibile medio forfettario annuo rapportato alle mensilità di effettivo esercizio dall’01.01.2004 al 30.4.2004.

Contro il silenzio serbato dall’amministrazione proponeva ricorso davanti la CTP di Bologna la quale, con sentenza n. 110/01/10 lo accoglieva.

L’Amministrazione dei Monopoli di Stato proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che, con sentenza n. 35/12/12 depositata il 22.5.2012 e notificata il 13.7.2012 confermava la sentenza appellata sul rilievo che gli apparecchi di intrattenimento in oggetto erano stati pacificamente utilizzati per un periodo limitato di tempo e che l’applicazione dell’imposta nella misura forfettaria di Euro 2.500, stabilita dal D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, in luogo della imposta fissata per gli anni antecedenti non teneva conto del periodo limitato di utilizzazione dell’apparecchio, con conseguente diritto alla restituzione dell’imposta in relazione al minore utilizzo degli apparecchi.

Contro la sentenza di appello L’Amministrazione dei Monopoli di Stato ricorre per cassazione sulla base di un motivo.

Il Contribuente non ha svolto difese.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la parte ricorrente censura: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento al D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 39, convertito in legge con modificazioni della L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 1, e della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 496.

1.a Il motivo è fondato.

Con riferimento alla specifica categoria degli apparecchi e congegni per il gioco previsti dal T.U.L.P.S, art. 110, comma 7, lett. b), del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, comma 3 bis, lett. b), inserito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 39, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003, ha determinato l’imponibile medio forfettario, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti per l’anno 2004, nella misura di Euro 2.500, in luogo del maggiore imponibile medio forfettario di Euro 4.100 stabilito per gli anni precedenti (dal 2001 al 2003) dall’art. 14, comma 3, lett. b). L’imponibile medio forfettario, determinato in misura ridotta per l’anno 2004, non deve essere ulteriormente frazionato in base al limitato periodo di utilizzazione consentita degli apparecchi in oggetto, poichè esso già ingloba la circostanza che gli apparecchi da gioco che consentono la ripetizione della partita, previsti dal citato T.U.L.P.S., art. 110, comma 7, lett. b), potevano essere utilizzati per un periodo limitato dell’anno, dovendo essere convertiti oppure rimossi e demoliti entro il 31.5.2004, come stabilito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 39, comma 7, convertito nella L. n. 326 del 2003. A comprova della correttezza di tale interpretazione, dal raffronto del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, commi 3 e 3 bis, si rileva che, nell’anno 2004, la misura dell’imponibile medio forfettario ai fini dell’imposta è stato ridotto (da Euro 4.100 ad Euro 2.500) soltanto per gli apparecchi di cui al T.U.L.P.S., art. 110, comma 7, lett. b), soggetti alla dismissione forzosa entro il 31.5.2004, mentre per gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 7, lett. a) e c), utilizzabili per l’intero anno, l’imponibile medio forfettario per l’anno 2004 ha subito un significativo incremento rispetto all’imponibile medio degli anni precedenti (Cass. 25901/2017; Cass. 10214/2016)).

Sicchè deve farsi qui applicazione di quanto già stabilito, esattamente in termini, da questa corte di legittimità, secondo cui “in tema di apparecchi e congegni di intrattenimento e da gioco, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 14 bis, il pagamento delle imposte di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7, deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio, essendo consentita la possibilità di frazionare l’imposta in relazione all’effettivo utilizzo solo per gli apparecchi installati dopo il 1 marzo di ciascun anno; ne consegue che, per gli apparecchi rimossi e demoliti entro la data del 31 maggio 2004, in ossequio al disposto di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22, comma 3, è comunque esclusa la possibilità di frazionamento in relazione all’effettivo utilizzo, avendo il legislatore appositamente previsto per l’anno 2004 il pagamento dell’imposta in misura ridotta” (Sez. 5, Sentenza n. 5359 del 18/03/2015, Rv. 635061). Si è osservato, in tale occasione, che: “il D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, stabilisce che il pagamento delle imposte sugli intrattenimenti per gli apparecchi e congegni di cui al TULPS, art. 110, comma 7, determinate sulla base dell’imponibile medio in via forfetaria su base annuale deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio e pertanto nella fattispecie l’imposta doveva essere pagata dalla ricorrente entro tale termine per intero senza tener conto che gli apparecchi per il gioco erano stati rimossi e demoliti dopo il 30/4/2004 e quindi erano stati effettivamente utilizzati solo quattro mesi. La norma non prevede infatti la possibilità di ragguagliare l’imposta dovuta parametrandola al periodo di effettivo utilizzo per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio ma solo per quelli installati dopo il 1 marzo di ciascuno anno. Infatti proprio per l’impossibilità di frazionare l’imposta in relazione all’effettivo utilizzo il legislatore aveva disposto per il 2004 il pagamento di una somma in misura ridotta (2.500 Euro invece di 4.100,00 Euro previste per il 2001, 2002 e 2003) e quindi, in ogni caso, appare irrilevante l’avvenuta distruzione degli apparecchi in ossequio alla L. finanziaria del 2003, n. 289 del 2002, art. 22, comma 3, secondo il quale entro la data ultima del 31 maggio 2004 dovevano essere rimossi e demoliti gli apparecchi leggi pubblica sicurezza, ex art. 110, comma 7, che consentivano il prolungamento o la ripetizione della partita salva la possibilità di riconversione” (Cass. cit. motiv.). Nello stesso senso si è pronunciata Cass. 2614/15.

Il ricorso deve essere, conseguentemente accolto e la sentenza cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio può essere deciso nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta il ricorso del contribuente.

Condanna la contribuente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2500,00 oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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