Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.13746 del 22/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16113/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, (C.F. *****), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

Europea s.r.l., (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Vianello e Roberto Masiani, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma piazza Adriana 5.

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

Avverso la sentenza n. 100/24/2012 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, depositata il 17 dicembre 2012.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 13 novembre 2018 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Stefano Visonà, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.

Udito gli avv.ti Paolo Gentili e Pasquale Pucciariello per la ricorrente e l’avv. Roberto Masiani per la controricorrente.

FATTI DI CAUSA

La So.co.met. s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, con cui vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEG, IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2004, sull’assunto della oggettiva inesistenza di operazioni di noleggio di taluni macchinari – in precedenza ceduti dalla noleggiatrice a società con domicilio fiscale all’estero – e di acquisto di altra macchina, nonchè in presenza di sopravvenienze attive discendenti da una voce debitoria esposta nel bilancio della contribuente, che non corrispondeva al vero.

Respinta l’impugnazione in primo grado, So.co.met. s.r.l. propose appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che lo accolse parzialmente, con sentenza depositata il 17 dicembre 2012, annullando talune riprese a tassazione concernenti i noleggi dei macchinari e l’acquisto di altro bene mobile.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a cinque mezzi Europea s.r.l., già So.co.met. s.r.l..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il giudice di merito omesso di esaminare la documentazione prodotta dall’Ufficio – e in particolare le informative provenienti dalle autorità austriache -, sulla vera natura della società con sede all’estero acquirente di taluni macchinari appartenuti alla contribuente.

Con il secondo motivo eccepisce di nuovo vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè la commissione tributaria regionale ha omesso di considerare gli elementi offerti, per valutare l’antieconomicità dei noleggi di macchinari posti in essere dalla contribuente.

Con il terzo motivo assume ancora vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che la commissione tributaria non ha esaminato tutte le circostanze dedotte per dimostrare la non operatività delle società che avevano noleggiato i macchinari alla contribuente.

Con il quarto motivo lamenta ancora vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che il giudice di merito ha ritenuto oggettivamente esistente l’acquisto di un macchinario, nonostante tutti gli elementi di fatto dedotti dall’Agenzia delle Entrate che inducevano a ritenere il contrario.

1.2. Tutti i detti motivi, meritevoli di esame congiunto, sono parimenti inammissibili.

Invero, poichè è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la cui riformulazione, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s.u. 7/04/2014, n. 8053).

Nella vicenda all’esame, invece, la ricorrente non individua neppure quali fatti storici, decisivi ai fini della decisione, il giudice di merito avrebbe omesso di prendere in esame, sottoponendo al Collegio le medesime doglianze già respinte dalla commissione tributaria regionale, con motivazione qui non censurabile per le ragioni sopra evidenziate.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, Europea s.r.l. eccepisce vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè il giudice di merito ha omesso di considerare le plurime circostanze che dimostravano l’esistenza del debito nei confronti del terzo Intermet s.r.l.

2.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già evidenziate per i motivi del ricorso principale, considerato che anche in questo caso la ricorrente incidentale non individua fatti storici, decisivi ai fini della decisione, che il giudice di merito avrebbe omesso di prendere in esame, lamentando in definitiva una motivazione carente e insufficiente.

3. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 2689 c.c. (rectius 2697), poichè la commissione tributaria ha ritenuto che fosse onere della contribuente dimostrare quale fosse l’annualità corretta ove effettuare la ripresa a tassazione delle sopravvenienze.

3.1. Il motivo è manifestamente infondato, per l’assorbente considerazione che la contribuente non ha neppure indicato quale fosse l’annualità in cui la ripresa doveva avvenire, limitandosi a contestare – senza addurre una diversa ricostruzione dei fatti l’anno (il 2004), in cui l’amministrazione finanziaria ha inteso imputare la sopravvenienza attiva.

4. Con il terzo motivo deduce violazione del “principio di neutralità dell’IVA”, assumendo che il giudice di merito ha errato nel non ritenere che, una volta rettificata la dichiarazione IVA a debito della contribuente, dovesse essere corretta anche quella a credito.

Con il quarto mezzo eccepisce di nuovo vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè il giudice di merito ha omesso di motivare sulla necessità di applicare al caso concreto il c.d. “principio di neutralità dell’IVA”.

4.1. I motivi, avvinti da comune oggetto, sono manifestamente inammissibili, atteso che per un verso la ricorrente neppure individua la norma di legge che sarebbe stata violata dalla commissione tributaria regionale – invocando genericamente la violazione di un principio giuridico – e, per altro verso, afferma che possa addirittura configurarsi vizio di motivazione in relazione all’applicazione o meno di una norma di legge.

5. Con il quinto motivo ancora una volta lamenta vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che il giudice di merito ha respinto le doglianze della contribuente in ordine alle sanzioni applicate nonostante la natura puramente “formale” delle violazioni contestate.

5.1. Anche questo motivo appare inammissibile, atteso che la contribuente ancora una volta non indica i fatti storici, decisivi ai fini della decisione, che il giudice di merito avrebbe omesso di prendere in esame.

6. In definitiva, vanno parimenti respinti sia il ricorso principale che quello incidentale; le spese del giudizio di legittimità, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, vanno compensate. Essendo la ricorrente principale una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l’obbligo di versare dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass. 29/01/2016, n. 17789), mentre sussistono i presupposti per l’applicazione della ridetta norma nei confronti del ricorrente incidentale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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