LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26076-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SDS INDUSTRIA SERIGRAFICA MECHANDISING SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 88/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di PESCARA, depositata il 25/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/11/2018 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 88, depositata in data 25/03/2011, con la quale la CTR dell’Abruzzo Sez. Stacc. di Pescara ha rigettato l’appello interposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP, che aveva annullato l’accertamento in rettifica della dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2003 dalla SDS Industria Serigrafica e Mechandising S.r.l., in relazione a costi d’impresa deducibili;
in particolare, per quanto qui rileva, la CTR riteneva deducibili i costi, in quanto inerenti e funzionali all’attività d’impresa;
avverso tale pronuncia ricorre l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi. La SDS Industria Serigrafica e Mechandising S.r.l., ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5, per avere la CTR, erroneamente, ritenuto deducibili dei costi sostenuti dalla società, per lavori eseguiti su un bene di terzi, acquisito dalla società in locazione;
2. con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 5, per omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia, costituito dall’inerenza dei costi e delle spese rispetto all’attività d’impresa;
3. il primo motivo pone il problema di stabilire se intercorra un rapporto di inerenza tra i costi ed i lavori eseguiti dalla SDS Industria Serigrafica e Mechandising S.r.l. su un immobile detenuto in locazione, rispetto all’attività d’impresa dalla stessa esercitata;
4. il motivo è infondato.
5. su tale tema l’orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte era nel senso di formulare la nozione di inerenza in termini di suscettibilità, anche solo potenziale, di arrecare, direttamente o indirettamente, una utilità all’attività d’impresa, con richiamo all’art. 109 (ex art. 75) TUIR (“ex plurimis”, Cass. n. 10914 del 2015);
6. di recente tale orientamento è stato, ulteriormente, precisato in termini che il Collegio condivide, pienamente, in base ai quali l’inerenza esprime la riferibilità del costo sostenuto all’attività d’impresa, escludendosi solo i costi che si collocano in una sfera estranea all’esercizio dell’impresa (giudizio qualitativo oggettivo) – (Cass. n. 450/2018);
7. nel caso che occupa la sentenza impugnata, ha fatto buon governo di tali principi, atteso che il giudice di secondo grado, ha ritenuto rilevante ai fini della decisione, l’accertamento della inerenza dei costi desumibile dalla circostanza che la giustificazione del costo dedotto trovava fondamento nella positiva verifica della sussistenza di un rapporto di causa ed effetto, ovvero di un collegamento funzionale tra, oggetto ed attività d’impresa;
8. quanto detto in ordine al primo motivo, consente, poi, di ritenere infondato anche il secondo;
9. infatti la CTR con motivazione congrua, ha, compiutamente, indicato i presupposti di fatto che consentivano di ricollegare i costi all’attività d’impresa, vale a dire, l’essere state le spese effettuate dalla società finalizzate ad adeguare la linea di produzione “lavanderia”.
10. per quanto precede il ricorso va rigettato, mentre l’assenza di attività defensionale da parte della contribuente esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019