LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27529-2012 proposto da:
A.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO CASETTA, PIER ROSARIO MONTEGROSSO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE ***** DI TORINO, AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO ***** DI TORINO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 12/2012 della COMM. TRIB. REG. del Piemonte, depositata il 12/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/11/2018 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.
RILEVATO
che:
A.R. ricorre avverso la sentenza n. 12/31/12, depositata il 12/04/2012, con la quale la CTR del Piemonte ha confermato la decisione di prime cure avente ad oggetto un avviso d’accertamento che rettificava il reddito d’impresa per l’anno 2004;
la CTR, per quanto di interesse, respingeva l’appello del contribuente sulla base dei seguenti elementi: a) l’Agenzia delle Entrate ha proceduto alla rettifica, legittimamente, con accertamento analitico-induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, tenuto conto della incompletezza, inesattezza ed inadeguatezza dei dati forniti dal contribuente; b) il contribuente nel suffragare la veridicità e congruità dei dati forniti, non ha allegato alcun elemento documentale in merito alla correttezza ed oggettiva rappresentatività dei dati rassegnati;
avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il contribuente affidandosi a tre motivi;
l’Agenzia delle Entrate si difende con controricorso. A.R. ha presentato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficiente motivazione circa un punto controverso della vicenda processuale, costituito dall’erroneità dell’iter logico-giuridico seguito dall’Ufficio per pervenire alla rettifica del reddito d’impresa, e dalle correlate contestazioni del contribuente, sulle quali avrebbe omesso di pronunciarsi il giudice d’appello;
2. con il secondo motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, per avere la CTR erroneamente ritenuto che, a fronte di una documentazione contabile corretta e regolare, incombesse sul contribuente l’onere probatorio in merito al riscontro dei dati documentali dallo stesso forniti;
3. con il terzo motivo il ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonchè della L. n. 427 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, poichè pur non avendo l’Ufficio contestato la regolarità delle scritture contabili, l’accertamento risultava privo di riscontri ed ulteriori elementi indiziari, quali ad esempio gli studi di settore;
4. il primo motivo è infondato;
5. il fatto controverso e decisivo per il giudizio, indicato dal ricorrente, è stato, infatti, confutato dalla CTR che, con motivazione seppure sintetica, ha evidenziato che gli elementi forniti dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, risultavano inesatti, e denunciavano un quadro indiziario altamente compatibile con un atteggiamento evasivo dello stesso, considerato, inoltre, che non venivano fornite prove documentali che attestassero della genuinità dei dati allegati da A.R.;
6. nè possono essere prese in considerazioni le ulteriori censure rivolte dal contribuente nei confronti degli elementi, e del metodo utilizzato dall’Ufficio per determinare il maggior reddito, in quanto, tali censure attengono a valutazioni di merito della CTR, e come tali non sono sottoponibili a giudizio in questa sede;
7. il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi;
8. entrambi, infatti, concernono, sostanzialmente, identiche doglianze, rivolte ad affermare che, di fronte a contabilità regolare, e non contestata dall’Ufficio, spettava a quest’ultimo fornire ulteriori elementi indiziari a sostegno di quanto contestato al contribuente con l’avviso d’accertamento;
9. quanto prospettato dal ricorrente s’appalesa, manifestamente, infondato;
10. secondo un consolidato orientamento (Cass. n. 27804/2018) dal quale il Collegio non ha ragioni di discostarsi, in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, l’atto di rettifica emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,comma 1, lett. d), sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, qualora l’Ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi, e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’Amministrazione è tenuta a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte; per converso grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo;
8. di conseguenza, per quanto precede, il gravame va rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna A.R. al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 3.800,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019