Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.13768 del 22/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 156/2014 R.G. proposto da:

Comune di Castel Volturno, rappresentato e difeso dall’Avv. Fausto Porcù, con domicilio eletto in Roma, via Antonio Bertoloni 44/46;

– ricorrente –

contro

Fontana Blue spa;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli depositata il 5 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2019 e, in sede di riconvocazione, il 2 aprile 2019, dal relatore Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Fontana Bleu spa ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Caserta l’avviso di accertamento n. 1235 con il quale il Comune di Castel Volturno ha contestato l’omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2003 per una serie di immobili per complessivi Euro 181.118,35, oltre sanzioni ed interessi.

Essa ha eccepito la non debenza della somma perchè non proprietaria degli immobili e per intervenuta prescrizione.

Il Comune di Castel Volturno non ha svolto difese.

La Commissione tributaria provinciale di Caserta, con sentenza n. 528/09/10, ha accolto il ricorso.

Il Comune di Castel Volturno ha proposto appello che, nel contraddittorio delle parti, è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale di Napoli con sentenza n. 237/51/12.

Il Comune di Castel Volturno ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La Fontana Blue spa non ha svolto difese.

Dopo la camera di consiglio del 25 gennaio 2019, il Collegio è stato riconvocato in data 2 aprile 2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Comune di Castel Volturno lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della decisione poichè sarebbero stati illegittimamente dichiarati inammissibili i motivi di appello.

Con il secondo motivo il Comune di Castel Volturno contesta la legittimità dell’accertamento impugnato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

In primo luogo, afferma che il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto che l’accertamento era avvenuto sulla base di una serie di denunce provenienti dal contribuente.

Inoltre, lamenta che la Commissione tributaria regionale di Napoli avrebbe male interpretato l’atto transattivo del 2005 con il quale la Fontana Blue aveva ricevuto in permuta alcuni cespiti immobiliari “da essa solo detenuti”, sostenendo la corte di merito che detta transazione aveva trasferito i beni contestati alla Fontana Blue solo dal 2005.

Infine, si duole del fatto che il giudice di appello non aveva valutato che lo Stato aveva rinunciato ai diritti di accessione con riferimento alle costruzioni esistenti sulle aree cedute o attribuite in proprietà alle società private, con la conseguenza che, in ordine a tali fabbricati, il contribuente doveva versare l’ICI.

Le due doglianze vanno trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, e meritano accoglimento.

Infatti, dalla lettura della sentenza, non è dato comprendere se la CTR di Napoli abbia compiutamente esaminato l’appello e, di conseguenza, il percorso logico dalla stessa seguito per giungere alla decisione.

La motivazione della pronuncia inizia con un riferimento a delle “considerazioni” ritenute inammissibili perchè non articolate in primo grado, per concludersi, poi, con un esame nel merito della controversia, avvenuto facendo un generico riferimento alla “documentazione prodotta dalla società appellata”, senza che sia stato precisato sulla base di quali atti il giudice di appello abbia ritenuto “chiaro ed evidente il titolo di mera detenzione degli immobili oggetto dell’accertamento, durante il periodo del sequestro dal 1999 al 2005”.

Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico. Esso si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione è, dunque, circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle summenzionate ipotesi che, convertendosi in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, danno luogo a nullità della sentenza (Cass., Sez. 6-3, n. 22598 del 25 settembre 2018).

Nella specie, la motivazione della pronuncia impugnata non consente di comprendere quali delle difese articolate dal Comune di Castel Volturno siano state effettivamente valutate dalla CTR e quali dei documenti agli atti siano stati considerati rilevanti.

In particolare, l’esame della menzionata documentazione doveva consentire di accertare, negli anni interessati dall’accertamento tributario, chi fosse proprietario di tutti gli immobili oggetto del contendere, alla luce della ritenuta natura demaniale degli stessi.

Tale aspetto della vicenda non risulta trattato, però, dalla decisione gravata.

Se ne ricava che ricorre l’ipotesi dell’omessa motivazione della sentenza impugnata.

2. Il ricorso va, pertanto, accolto.

3. La decisione impugnata va cassata, con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, la quale deciderà la controversia nel merito anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso per quanto in motivazione e, per l’effetto, cassa la decisione impugnata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, perchè decida la causa nel merito anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile, il 25 gennaio 2019, riconvocata, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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