LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28224-2013 proposto da:
ERG WIND 4 SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA SERPIERI giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PIETRACATELLA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato SIMONE FRABOTTA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI DI NARDO, ANNA SCAFATI giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 24/2013 della COMM.TRIB.REG. di CAMPOBASSO, depositata il 30/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2019 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’estinzione del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato SERPIERI che ha chiesto l’estinzione.
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE p. 1. Erg Wind 4 srl – già denominata, fino al 13.2.13, IP Maestrale 4 srl unipersonale – ha proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 24/4/13 del 30 aprile 2013, con la quale la commissione tributaria regionale del Molise ha ritenuto legittimi (nei limiti già stabiliti dal primo giudice) gli avvisi di accertamento Ici 2003/2007 notificatile dal Comune di Pietracatella (CB); ciò in relazione a taluni impianti di aerogenerazione, installati nel locale parco eolico, dapprima non accatastati, e solo successivamente (marzo 2008) fatti oggetto di procedura Docfa di accatastamento in categoria D1-Opifici.
Ha resistito con controricorso il Comune di Pietracatella.
p. 2. In prossimità dell’odierna udienza di discussione, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e, pertanto, di rinunciarvi, con richiesta di compensazione delle spese.
E’ agli atti dichiarazione di accettazione da parte del Comune.
In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara estinto il processo;
– compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019