LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7038-2017 proposto da:
COMUNE DI PIETRACATELLA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 58, presso lo studio dell’avvocato SIMONE FRABOTTA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA SCAFATI giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
ERG WIND 4 SRL;
– intimato –
Nonchè da:
ERG WIND 4 SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO NCTM, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA SERPIERI, GIULIANO BERRUTI giusta delega a margine;
– controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 423/2016 della COMM.TRIB.REG. di CAMPOBASSO, depositata il 30/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2019 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’estinzione del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato SERPIERI che ha chiesto l’estinzione.
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE p. 1. Il Comune di Pietracatella (CB) ha proposto un articolato motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 423/3/16 del 30 agosto 2015, con la quale la commissione tributaria regionale del Molise, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto parzialmente illegittimo l’avviso di accertamento per Ici 2002 notificato alla IP Maestrale srl unipersonale (poi denominata Erg Wind 4 srl); ciò in relazione a taluni impianti di aerogenerazione, installati nel locale parco eolico, dapprima non accatastati, e solo successivamente (marzo 2008) fatti oggetto di procedura Docfa di accatastamento in categoria D1.
Ha resistito con controricorso la Erg Wind 4 srl, la quale ha proposto anche due motivi di ricorso incidentale condizionato.
p. 2. In prossimità dell’odierna udienza di discussione, le parti congiuntamente hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e, pertanto, di rinunciarvi, con richiesta di compensazione delle spese.
In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara estinto il processo;
– compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019