Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.13794 del 22/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29088-2016 proposto da:

T.R. in proprio e nq di legale rappresentante della MOENIA ROMANA QUATTRO SRL, MOENIA ROMANA QUATTRO SRL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA MARINO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI CASTALDI giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato CORRADO DE GREGORIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3221/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 23/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEDICINI ETTORE che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARINO che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DE GREGORIO che ha chiesto il rigetto.

T.R. in proprio e quale legale rappresentante della società Moenia Romana Quattro s.r.l. chiedevano avanti alla CTP di Roma il rimborso Ici, nei limiti della prescrizione, in relazione a quanto indebitamente versato al Comune di Castelnuovo a titolo di Ici per un fabbricato accatastato per errore in categoria D/8 e successivamente variato nell’anno 2011 a categoria F/3.

Con sentenza nr. 1038/2015 il primo Giudice rigettava il ricorso.

Avverso tale pronuncia la società contribuente nonchè T.R. in proprio proponevano appello avanti alla CTR di Roma che rigettava il gravame.

Il giudice rilevava che la destinazione catastale era stata assegnata a partire dalla data di presentazione della denuncia di variazione del 1.7.2011 sicchè per il periodo antecedente doveva valere la precedente destinazione catastale.

La CTR ha poi sottolineato che l’accatastamento del fabbricato alla categoria D8 era riconducibile ad una sua dimenticanza e non ad un errore dell’Ufficio sicchè seguendo l’indirizzo espresso dalla Suprema Corte le variazioni catastali non hanno efficacia retroattiva ma decorrono dall’anno di imposta successivo a quello di presentazione della denuncia di variazione.

La società Moenia Romana Quattro s.r.l. nonchè T.R. in proprio hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo cui ha resistito il Comune di Castelnuovo di Porto.

Con ordinanza 12.4.2018 la Suprema Corte ha rimesso la causa alla sezione V ritenendo necessario approfondire la questione relativa al rapporto fra ripetizione di indebito oggettivo, emendabilità delle dichiarazioni fiscali e acquiescenza alle risultanze catastali.

Il solo Comune ha presentato memoria.

Con un unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, nonchè della L. n. 342 del 2000, art. 74, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare criticano la decisione nella parte in cui aveva dato rilievo, ai fini Ici, all’accatastamento del fabbricato in categoria D8 effettuato dalla società venditrice e mantenuta dalla stessa società ricorrente senza considerare che il manufatto non era stato completamente ultimato e che tale condizione fosse ben nota al Comune.

Il motivo è infondato.

Per fare luce sulla questione introdotta in causa che riguarda la ripetizione di somme pagate a titolo di Ici versata in base ad un classamento erroneamente iscritto dal contribuente e riconosciuto dall’amministrazione occorre richiamarsi alla disciplina normativa di riferimento.

A tal fine va ricordato che l’imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – istituita (con decorrenza “dall’anno 1993") dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per le sue caratteristiche strutturali, in base alle tradizionali classificazioni dottrinarie, va definita un’imposta territoriale (in considerazione della identica natura dell’ente pubblico impositore ciascun comune”), diretta (perchè colpisce una immediata manifestazione di capacità contributiva) e, soprattutto, reale siccome considera, come “base imponibile”, il valore in sè del bene immobile, a prescindere, in linea generale, da qualsivoglia condizione personale del titolare del diritto reale sullo stesso considerato dalle afferenti norme (salvo, ex art. 7, che ai fini dell'”esenzione”).

“Presupposto” dell’imposta, come stabilito dal D.Lgs. istitutivo, art. 1, comma 2, è il “possesso” (a) di “fabbricati”, (b) di “aree fabbricabili” e (c) dr “terreni agricoli”, siti nel territorio dello Stato, “a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla, cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”.

“Per i fabbricati iscritti in catasto”, prosegue l’art. 5, il “valore” costituente la “base imponibile” è determinato “applicando all’ammontare delle rendite multanti in catasto, vigenti al 1^ gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, u.c., primo periodo”.

Dalle norme richiamate si evince la stretta ed imprescindibile relazione, da esse posta ai fini della individuazione della “base imponibile” – necessaria per la successiva determinazione (con l’applicazione dell’aderente “aliquota vigente” D.Lgs., art. 6, comma 3) del quantum dell’imposta dovuta, tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in catasto di una “unità immobiliare” (con il connesso necessario riferimento alla nozione catastale di “unità immobiliare”) e rendita catastale “vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione” (art. 5, comma 2).

Dalla medesima correlazione, inoltre, discende che il “dato” – sia relativo all’iscrizione che alla classificazione ed alla misura della rendita attribuite dal competente organo pubblico (dal primo gennaio 2001, l’Ufficio locale dell’Agenzia del Territorio; in precedenza, l’Ufficio Tecnico Erariale dell’allora denominato Ministero delle Finanze) – del singolo “fabbricato”, quale risultante dal “catasto”, ai fini della assoggettamento all’imposta e della determinazione del quantum dovuto a titolo di ICI, costituisce un “fatto oggettivo”, non contestabile da nessuna delle parti (Comune e contribuente) del rapporto obbligatorio concernente questa imposta, neppure in via incidentale e limitata a tale rapporto, come impone di ritenere l’inciso dell’art. 5, comma 2 a mente dei quale (come visto) “per i fabbricati iscritti in catasto, il valore” della “base imponibile” è costituito “da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto” (cioè iscritte in catasto), “vigenti al primo gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori” validi ai fini dell’imposta di registro, ivi richiamati.

Incontestabilità siffatta che è limitata allo specifico rapporto d’imposta e non esclude nè limita il potere del contribuente di chiedere la modifica (eventualmente in via di autotutela) ovvero di impugnare (in sede giurisdizionale) l’atto di accatastamento e/o di attribuzione delle rendita, però, unicamente nei confronti dell’organo preposto alle relative operazioni, e non nei confronti del Comune (Sez. 5, Sentenza n. 15321 del 10/06/2008; Cass. 2019 nr. 3436) con naturale ripercussione (ed effetto vincolante per le parti del rapporto ICI) del provvedimento definitivo.

Le osservazioni svolte mettono in evidenza la correttezza del ragionamento seguito dal Giudice di appello che la negato il diritto al rimborsi per il periodo antecedente la denuncia di variazione dell’1.7.2011 in conformità al dettato normativo, che per i fabbricati iscritti in catasto l’imponibile è costituito dal valore che risulta applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti dalla norma e che è onere del contribuente dichiarare tempestivamente ogni variazione suscettibile di modificare il classamento restando,altrimenti il fabbricato assoggettato ad Ici nella misura risultante in catasto”.

Le risultanze catastali vincolavano il Comune di Castelnuovo di Porto ad applicare la rendita nella misura ivi indicata sino al momento di presentazione della domanda di variazione catastale i cui effetti non potevano che valere per il futuro.

In questo senso occorre ricordare che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la base imponibile è individuata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, mediante una stretta ed imprescindibile relazione tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in catasto di una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione, sicchè i dati del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono un fatto oggettivo, ai fini dell’assoggettamento all’imposta e della determinazione del “quantum” dovuto, non contestabile, neppure in via incidentale, da nessuna delle parti (comune e contribuente) del rapporto obbligatorio concernente l’imposta, fatta salva la facoltà del contribuente di chiedere la modifica (eventualmente in via di autotutela), ovvero di impugnare (in sede giurisdizionale) l’atto di accatastamento e/o di attribuzione della rendita, con naturale ripercussione (ed effetto vincolante per le parti del rapporto ICI) sul provvedimento definitivo.

Ed ancora nella medesima prospettiva è stato affermato che in tema di ICI, la regola generale ricavabile dal D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, art. 5, comma 2, secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), patisce eccezione per la sola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono; ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia (Cass. n. 13018/2012; Cass. 2017/nr. 11844).

Eccezioni queste ultime che non ricorrono come si è detto nel caso di specie.

La conseguenza di tale ragionamento è che non è configurabile alcun indebito prima della presentazione dell’istanza di rettifica a prescindere dalle ragioni che la possono aver determinato (per mera dimenticanza del contribuente) e della conoscenza dello stato di fatto da parte dell’Amministrazione Comunale peraltro contestata dalla controricorrente.

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri del D.M. n. 37 del 2018.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione:

Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in via solidale fra loro, al pagamento delle spese della presente fase che si liquidano in complessivi Euro 7200,00 per competenze ed al 15% per spese generali ed accessori di legge;

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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