Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.13799 del 22/05/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 221-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI MARONGIU, ANDREA BODRITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/2013 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA, depositata il 07/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 141/01/2013, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 7.11.2013.

Ha rappresentato che la controversia traeva origine dalla istanza di rimborso (presentata il 6.03.2008) da P.G.M., tesa ad ottenere la restituzione delle ritenute fiscali effettuate a suo dire indebitamente dall’Inps sul proprio trattamento previdenziale Integrativo, percepito quale ex dipendente del Consorzio Autonomo Porto di Genova e relativo agli anni dal 1997 al 2007. L’Ufficio aveva rigettato l’istanza, ritenuta infondata, peraltro rilevando la decadenza dal diritto al rimborso sino a tutto l’anno 2002 per l’inutile decorso del termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con sentenza n. 145/01/2011, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, condannando l’Amministrazione a restituire le imposte versate a titolo di Irpef sulla pensione integrativa oltre il limite dell’87,50%, limitatamente agli anni per i quali l’istanza risultava tempestiva ai sensi dell’art. 38 cit., dichiarando invece la decadenza dal diritto per gli altri anni.

L’Agenzia adiva la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che con la sentenza ora impugnata rigettava tuttavia l’appello.

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione si duole della “violazione e/o falsa applicazione” del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 7 bis e art. 13 comma 8 (come modif. dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, punto 8), del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis (ratione temporis vigente), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice regionale erroneamente riconosciuto il diritto alla tassazione dell’87,50% della pensione integrativa percepita dal contribuente (salva la tardività della istanza di rimborso per le annualità anteriori al 2003). Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza.

Si è costituito il P., che con controricorso ha sostenuto l’infondatezza delle avverse censure, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo l’Agenzia ha censurato la decisione impugnata, che ha ricondotto il trattamento previdenziale oggetto di causa nella previdenza complementare, con conseguente fruibilità della tassazione agevolata nella misura dell’87,50%, laddove, sostiene la ricorrente, il fondo CAP (Consorzio Autonomo del Porto di Genova) non può rientrare nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 e fruire dei conseguenti benefici fiscali a favore del personale consortile”, a differenza dei “vecchi” fondi istituiti presso gli enti di cui alla L. n. 70 del 1975 (c.d. parastato).

Il motivo è fondato e va accolto nei termini appresso chiariti.

La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che in tema di Irpef il trattamento pensionistico erogato dal Fondo del consorzio autonomo del Porto di Genova, confluito nell’Inps a decorrere dal 10 gennaio 1987, ha natura complementare, costituendo una prestazione in forma di rendita realizzata volontariamente con lo scopo di integrare la pensione pubblica al fine di garantire all’avente diritto un adeguato tenore di vita nell’età pensionabile. L’erogazione da parte dell’Inps di una unica somma comprensiva dell’assicurazione generale obbligatoria e della previdenza complementare non incide pertanto sulla natura integrativa del trattamento complementare, restando ancorata a due titoli giuridici differenti (cfr. Cass., sent. n. 25033 del 2017; sent. n. 12269 del 2017).

Ai sensi del TUIR, art. 48, comma 7 bis (come introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 8, entrato in vigore il 17 agosto 1995), le prestazioni periodiche indicate al medesimo D.P.R., art. 47, comma 1, lett. h bis, costituivano reddito per l’87,50% dell’ammontare corrisposto e non per il loro intero ammontare. Successivamente il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis (ora 52), lett. d) (introdotto con efficacia dal 1^ gennaio 1998 dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 4), stabilì che le prestazioni periodiche richiamate all’art. 47, comma 1, lett. h bis, cit. non erano più soggette alle disposizioni del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 (nel testo sostituito, con efficacia dal 10 gennaio 1998, dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3), ma continuavano a costituire reddito per l’87,50% dell’ammontare lordo corrisposto (cfr. Cass., sent. n. 25033, cit.; sent. n. 24589 del 2017). La disciplina è stata in seguito ancora modificata dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1 lett. f (entrato in vigore il 26 maggio 2001 con efficacia dal 1^ gennaio 2001, come disposto dal D.Lgs. n. 47 cit., art. 19, comma 1, modificato dal D.Lgs. n. 168 del 2001, art. 13), con il quale si è previsto che le prestazioni pensionistiche di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h bis, si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ovverosia sono tassabili non già (solo) sull’87,50% dell’ammontare lordo corrisposto bensì sull’intero (cfr. Cass., sent. n. 1647 del 2015; ord. n. 30042 del 2011; sent. n. 14310 del 2009).

Si è in ogni caso affermato che occorre avere riguardo alla normativa applicabile al momento in cui la prestazione pensionistica matura e viene erogata e non al momento in cui è sorto il diritto alla prestazione stessa (cfr. Cass., sent. n. 9668 del 2017; sent. n. 8280 del 2017; sent. n. 9996 del 2015; n. 24589 del 2017).

Peraltro la Corte ha già avuto modo di porre in rilievo che in relazione al mutato quadro normativo (secondo la nuova formulazione del TUIR, art. 48-bis, lett. d) risultano applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base imponibile anche per i diritti maturati anteriormente, giacchè a decorrere dal 1^ gennaio 2001, e per tutto il periodo successivo, le prestazioni pensionistiche di cui all’art. 47, comma 1, lett. h-bis, erogate in forma periodica, si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lett. g-quinquies, se determinabile; ovverossia sono tassabili non già solo sull’87,50% del loro ammontare lordo corrisposto bensì sull’intero (Cass., ord. n. 6222 del 2018; sent. n. 12269/2017 cit., n. 22656 del 2015; n. 240/2015 cit.; n. 10302 del 2015).

In conclusione, è ormai pacifico che il trattamento previdenziale erogato dal Fondo di previdenza dei dipendenti Inps, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova D.L. n. 973 del 1986 ex art. 13, conv. in L. n. 26 del 1987, si qualifica come forma pensionistica complementare, come tale assoggettata alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 124 del 1993, sicchè le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell’ambito applicativo del TUIR, art. 48 bis, comma 1, lett. d (ora art. 52), nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori all’1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all’87,50% dell’ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lettera g quinquies), se determinabili (cfr. Cass., sent. n. 13982 del 2016).

Individuata la normativa, anche nella sua successione temporale, e alla luce della interpretazione illustrata, occorre verificare se la Commissione Regionale abbia applicato correttamente i principi enunciati. Essa ha affermato che, a fronte della convinzione della Amministrazione che nega l’applicabilità dell’imposta sulla pensione nei limiti dell’87,50% del suo ammontare “…la Commissione è dell’avviso che la tesi dell’Ufficio, circa la diversificazione dei fondi in esame rispetto a quelli oggetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 124 del 1993….non possa essere accolta”, senza darsi cura del momento della erogazione. Ha per l’effetto confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, pur limitatamente alle annualità non coperte da decadenza. In tal modo ha disatteso i suindicati principi, avendo riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione del tributo sul minore importo dell’87,50% degli emolumenti corrisposti dall’Inps, sebbene in data successiva al 2001.

Il motivo di ricorso è dunque fondato e trova accoglimento.

Considerato che:

La sentenza va cassata per l’accoglimento del motivo del ricorso principale; tuttavia, poichè nella specie rilevano le prestazioni pensionistiche integrative erogate successivamente all’anno 2002, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Considerato che:

La peculiarità e complessità delle questioni trattate e il consolidamento della giurisprudenza in epoca successiva ai giudizi di merito fanno ritenere sussistenti le ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472