Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.13815 del 22/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20358-2014 proposto da:

AGRICOLA MARCHESI GINORI LISCI SRL, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato NUTI FLAVIO (ex art. 135);

– ricorrente –

contro

CONSORZIO BONIFICA N. 5 COSTA TOSCANA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato BALDASSARI CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONOSCENTI GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2013 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il 23/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2019 dal Consigliere Dott. RUSSO RITA.

RILEVATO

Che:

1.- La società agricola Marchesi Ginori Lisci s.r.l. ha impugnato l’avviso di pagamento riguardante il contributo di bonifica relativo al comprensorio n. 29 per l’anno 2008, dell’importo di Euro 3.646,88.

2.- In primo grado le sue ragioni sono state accolte ma la CTR della Toscana con sentenza 118/17/14 ha invece accolto l’appello dell’Unione montana alta val di Cecina (oggi Consorzio di bonifica) ritenendo legittima la pretesa contributiva;

3. Avverso la predetta sentenza la contribuente ricorre per cassazione affidandosi a quattro motivi. Si costituisce il Consorzio con controricorso. La contribuente deposita memoria.

CONSIDERATO

Che:

4.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR ha ritenuto legittima la iscrizione a ruolo anche in assenza di preventiva notificazione di avviso bonario. Secondo il contribuente invece la mancata preventiva notifica di un avviso bonario gli avrebbe impedito di conoscere la pretesa con grave violazione dei suoi diritti di difesa. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè degli artt. 23,24 e 25 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si lamenta che l’avviso di pagamento ricevuto dalla società non è solo l’atto con il quale si procede alla riscossione del tributo, ma costituisce l’unico atto impositivo del tributo e quindi deve contenere specifiche indicazioni sul piano di classifica, il piano di riparto, che nella fattispecie sono genericamente indicati ma senza menzionarne gli estremi della loro notificazione o pubblicazione. Di contro la CTR ha ritenuto che si tratti di atti normativi genarli di facile reperibilità essendo la loro pubblicazione legalmente dovuta.

4.1. -I due motivi possono esaminarsi congiuntamente: il primo motivo difetta infatti di specificità in quanto la società non deduce di avere già proposto nei gradi di merito la questione della necessità di un preventivo avviso bonario, se non nei termini in cui censura il difetto di motivazione dell’avviso di pagamento ricevuto e cioè del motivo sub 2). Del resto, la CTR si è attenuta al principio già espresso da questa Corte secondo il quale l’avviso bonario da inviare prima della iscrizione a ruolo ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6 è dovuto solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass. n. 795/2011; Cass. n. 8342/2012). Quanto al motivo sub 2) non può ritenersi che l’avviso di pagamento notificato difetti di motivazione e che abbia leso il diritto di difesa del contribuente, se, come rileva al CTR, in esso si fa riferimento ad atti conoscibili dal contribuente. Peraltro la stessa contribuente dichiara di avere contestato la legittimità formale e sostanziale del piano di classifica, (e quindi ne ha avuto conoscenza) di avere avuto contezza della identificazione degli immobili e del perimetro di contribuenza (di cui si contesta la validità), senza indicare di contro quale specifico pregiudizio le sarebbe derivato dal preteso difetto di motivazione dell’atto, punto peraltro che è oggetto di specifica contestazione da parte del Consorzio, il quale rileva che il predetto atto constava di ben 38 pagine e che conteneva tutti gli estremi della pretesa impositiva. Queste ultime censure sono quindi infondate.

5.- Con il terzo motivo si assume la violazione di legge, e segnatamente degli artt. 2697 e 860 c.c., R.D. n. 215 del 1933, artt. 10, 11 e 58, e della L.R. Toscana n. 34 del 1994, artt. 15 e 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La società sostiene che avendo mosso specifiche contestazioni al piano, si è determinata la inversione dell’onere della prova, che verrebbe quindi a gravare sull’ente, il quale invece non ha dato prova della legittimità della pretesa impositiva, e cioè della sussistenza di un beneficio diretto e specifico arrecato ai beni di proprietà della ricorrente.

La CTR di contro, ha ritenuto che le contestazioni della società contribuente non siano idonee a dimostrare l’assenza dei presupposti di legge che legittimano l’imposizione contributiva.

Le contestazioni della contribuente riguardano: 1) che la documentazione versata in atti dall’ente non prova l’approvazione del perimetro di contribuenza perchè detto perimetro coincide con il comprensorio e non si capisce se gli immobili del contribuente vi sono ricompresi o meno 2) che il piano contribuenza non è stato trascritto e non è approvato un catasto consortile; c)che le opere eseguite dall’ente sono insufficienti e consistono in semplici manutenzioni ordinarie dalle quali non si evince beneficio diretto e specifico sui beni del contribuente. Si dà atto che è stato depositato il piano di classifica, la cartografia con il perimetro di contribuenza e la relazione dell’UTE ma si ritiene che manchino i riferimenti alle opere eseguite sui beni della parte.

La CTR ha però accertato che il perimetro di contribuenza è stato effettivamente approvato, quindi ha ritenuto che il fatto che esso coincida con l’ambito del comprensorio non è violazione di legge. Ed invero, la L.R. Toscana, art. 15, dispone che “Nell’ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che presentano i requisiti di cui al comma 1. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico con il mezzo della trascrizione ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215”. Dalla lettura della norma si desume quindi che il perimetro di contribuenza non può essere più ampio del comprensorio, che può, in ipotesi, essere meno esteso, ma che nulla vieta che sia esattamente coincidente con il comprensorio stesso. Ciò detto, deve rilevarsi che la CTR si è attenuta nella sua decisione ai principi già espressi da questa Corte e in particolare che trascrizione del perimetro di contribuenza assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità-notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa (Cass. n. 13267/2104) e che ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (Cass. n. 9511/2018); la CTr ha altresì chiarito le ragioni per le quali ritiene che le contestazioni del contribuente non sono specifiche e comunque non idonee a mettere in discussione la pretesa impositiva, in particolare quelle che riguardano il cattivo funzionamento degli impianti o l’omessa manutenzione, nonchè quelle relative alla mancata istituzione del catasto consortile.

Il motivo è quindi infodanto.

6. Infine con il quarto motivo di appello si lamenta la omessa o insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Con questa censura la contribuente ripropone le stesse argomentazioni già esposte con il terzo motivo di ricorso sotto il profilo dell’omesso esame, con il che, posto che la CTR ha espresso le ragioni del suo convincimento nei termini sopra esposti, mira ad introdurre in realtà a argomenti in fatto, sollecitando una nuova e diversa valutazione sulla natura degli interventi, sulla loro specificità, sul costo complessivo della attività di bonifica e simili.

Il motivo è quindi inammissibile.

Il ricorso è pertanto da rigettare. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500.00, oltre accessori e rimborso forfetario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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