LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28870-2015 proposto da:
M.M.A., T.G., T.T., T.R., elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato SONIA CAPUTO, rappresentati e difesi dall’avvocato TOMMASO CHIRIACO;
– ricorrenti –
e contro
SOCIETA’ PARCO NAPOLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, GANIMEDE DUE SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1738/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 03/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2019 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.
FATTO E DIRITTO
M.M.A. in proprio e quale erede di To.Gi., R., G., T.T., figli ed eredi di To.Gi., propongono ricorso per cassazione contro Parco Napoli srl e Ganimede due srl in liquidazione, che non resistono con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 3.11.2014, che ha respinto il loro appello alla sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva ordinato l’arretramento a non meno di tre metri dal balcone degli attori T.G. e M.M.A. del parapetto del terrazzo costruito dalla società convenuta Parco Napoli, disponendo la realizzazione di una ringhiera dell’altezza di m.1,50. A seguito dell’appello dei coniugi T.- M. che avevano lamentato l’estromissione del Comune di Foggia, il quale aveva consentito la realizzazione del fabbricato, e l’acritico recepimento della ctu senza considerare la violazione della disciplina delle distanze e delle vedute, la Corte territoriale ha sancito che la veduta che risulterebbe compromessa è solo quella che potrebbe esercitarsi da una delle due mensole del balcone e non dagli altri lati estranei a profili di censura, ha affermato la necessità di considerare in concreto l’idoneità dell’inspicere e prospicere ed ha concluso che il mutato stato dei luoghi ha determinato l’esclusione della possibilità di affaccio con conseguente perdita di interesse ad ottenere la pronunzia a prescindere dalla data di realizzazione della veranda.
I ricorrenti denunziano 1) violazione degli artt. 324,345 e 100 c.p.c. stante il giudicato implicito e la tardività delle eccezioni di controparte che, solo dopo 21 anni, aveva dedotto la sopravvenuta carenza di interesse; 2) violazione degli artt. 100,115 e 116 c.p.c., nullità della sentenza, violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e art. 101 c.p.c.; 3) violazione dell’art. 100 c.p.c.; 4) violazione del D.M. n. 1444 del 1998 e degli artt. 871, 873,874,877 e 907 c.c. omesso esame di fatto decisivo.
Le censure non meritano accoglimento.
La prima non considera che la domanda era già stata accolta in parte in primo grado per cui doveva essere data la prova concreta della possibilità di inspicere e prospicere e del persistente interesse alla pronunzia.
Il secondo ed il terzo motivo sono esclusivamente di merito e contrastano con l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito.
Il quarto motivo è promiscuo nel riferimento a plurime disposizioni in contrasto con la necessaria specificità della impugnazione e non considera che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, è inammissibile il motivo di ricorso per l’omesso esame di fatto decisivo ove il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione.
Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5 deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U.8053/14).
Generico è il riferimento alle puntuali eccezioni degli appellanti sulle violazioni della normativa speciale.
Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese avversarie in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019
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