Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.13840 del 22/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8272/2017 proposto da:

B.G., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Bolla, in forza di procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Veneto Banca Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo Magno 3 presso lo studio dell’avvocato Saverio Gianni che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gianni Solinas, in forza di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1154/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;

udito l’Avvocato Saverio Gianni, munito di delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto di attendere la decisione delle Sezioni Unite di Cassazione sulla procedibilità e in subordine il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. B.G. con citazione notificata il 5/1/2002 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso la Veneto Banca soc.c.oop. a r.l., con la quale intratteneva un rapporto di conto corrente, chiedendo la dichiarazione di invalidità e la nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito e di conto corrente in relazione alle clausole di pattuizione dell’interesse anatocistico trimestrale e commissioni di massimo scoperto, la dichiarazione di nullità dei contratti relativi ai servizi di investimento nei casi di inosservanza della forma scritta prevista dalla legge e l’accertamento della violazione da parte della Banca degli obblighi informativi relativamente ai servizi di intermediazione finanziaria, con la consequenziale condanna al risarcimento dei danni.

Si è costituita Veneto Banca s.coop. a r.l., chiedendo il rigetto della domanda.

Esperita consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale con sentenza del 29/1/2007, n. 104, ha ritenuto nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi; ha rideterminato il saldo di conto corrente all’11/3/2002 in Euro 138.583,19; ha ritenuto tardiva e inammissibile la domanda di accertamento della nullità per difetto di forma scritta dell’operazione di investimento; ha accertato la violazione da parte della Banca dell’obbligo informativo di cui all’art. 28, comma 3, Reg. Consob 11522/1998 (informazione pronta e per iscritto quando le operazioni in strumenti derivati e in warrant, disposte dall’investitore per finalità diverse da quelle di copertura, abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni); ha determinato il danno risarcibile in Euro 46.102,58, per l’effetto detratto dal maggior credito della Banca, con il conseguente saldo passivo per il cliente attore di Euro 92.480,61.

2. Avverso tale sentenza del 29/1/2007 n. 104 ha proposto appello B.G., chiedendo l’accertamento della nullità delle operazioni di acquisto dei warrants e le conseguenti restituzioni, nonchè deducendo l’illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi e l’addebito della commissione di massimo scoperto.

All’impugnazione ha resistito Veneto Banca.

3. Nel frattempo il Tribunale di Treviso con sentenza del 17/10/2008, n. 2310, ha dichiarato inammissibile per violazione del principio ne bis in idem la nuova domanda proposta da B.G., volta a ottenere la dichiarazione di nullità o la risoluzione dei contratti di acquisto stipulati in date 11/10/2000, 10711/2000 e 31/10/2000, con la conseguente richiesta restitutoria.

Anche tale sentenza è stata appellata dal B., mentre Veneto Banca ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4. La Corte di appello di Venezia ha riunito i due procedimenti e ha disposto consulenza tecnica d’ufficio.

All’esito, con sentenza del 23/5/2016, resa nelle cause riunite, la Corte territoriale ha rigettato la domanda di nullità; ha rideterminato l’importo dovuto da B.G. in Euro 76.481,00; per l’effetto ha condannato il medesimo a corrispondere a Veneto Banca tale somma con interessi convenzionali dal 31/3/2003 al saldo; ha condannato inoltre il B. a rifondere alla Banca i tre quarti delle spese di lite del doppio grado di giudizio, per il resto compensate, ripartendo al 50% fra le parti gli oneri delle consulenze tecniche.

La Corte di appello ha ritenuto erronea la seconda decisione del Tribunale di Treviso (17/10/2008 n. 2310), che avrebbe dovuto giudicare nel merito, non essendo passata in giudicato la prima decisione di primo grado, impugnata dinanzi alla Corte di appello; ha escluso la nullità degli ordini di acquisto, ritenendo che la necessità della forma scritta fosse prevista dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23 per il solo contratto-quadro e non per i singoli ordini; ha accolto le censure dell’appellante in ordine all’illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi e l’addebito della commissione di massimo scoperto, riducendo correlativamente l’esposizione di conto corrente e la conseguente condanna del B..

3. Avverso la sentenza 27/4/2016 della Corte di appello di Venezia, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione B.G. con atto notificato il 27/3/2017, svolgendo due motivi.

Con controricorso notificato il 5/5/2017 ha resistito Veneto Banca, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.

In vista dell’adunanza del 5/7/2018 e a fronte della proposta del Consigliere relatore di dichiarazione di improcedibilità del ricorso per la mancata produzione di copia autentica della sentenza impugnata, con memoria del 21/6/2018 ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, il ricorrente ha insistito sulla presenza della copia autentica della sentenza impugnata nel plico spedito in data 4/4/2017. Su tale memoria veniva quindi annotato “Oggi 25/6/2018 h. 10.15 rinvenuto nel fascicolo di parte copia autentica della sentenza impugnata”.

Con ordinanza interlocutoria del 5/7-12/9/2018 il Collegio della Sesta Sezione ha rimesso la causa alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c.

In data 29/1/2019 la controricorrente Veneto Banca ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, il ricorrente denuncia omessa pronuncia sul proposto motivo di gravame in relazione alla domanda di risoluzione per omissioni informative da parte dell’intermediario in occasione degli investimenti in warrants, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti.

1.1. Il ricorrente afferma che nel secondo giudizio proposto (r.g.4253/2007) svoltosi dinanzi al Tribunale di Treviso egli aveva chiesto la dichiarazione di nullità, ovvero la risoluzione degli acquisti di warrants intermediati da Veneto Banca, addebitando alla convenuta la violazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21 e dell’art. 29 Reg. Consob 11522/1998.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha omesso completamente di pronunciarsi sulla domanda di nullità/risoluzione così formulata, riproposta con l’atto di appello volto a far valere in principalità l’errore commesso dal Tribunale trevigiano con la sentenza 2310/08 per aver dichiarato inammissibile la domanda perchè coperta da inesistente giudicato; non è stato così esaminato un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla violazione di nome comportamentali da parte della Banca nella valutazione dell’inadeguatezza delle operazioni prospettata dal B. quale causa di nullità o risoluzione del contratto.

Il ricorrente riporta nel testo del suo ricorso, sia pur senza la corretta scansione ordinatoria e sequenziale, le conclusioni rassegnate nel secondo procedimento di primo grado e il contenuto dell’atto di appello rivolto avverso la seconda sentenza di primo grado n. 2310/08, che includono la richiesta di risoluzione dei contratti di acquisto dei warrants per la violazione degli obblighi dell’intermediario.

A pagina 5-6 il ricorrente trascrive le conclusioni del secondo giudizio di primo grado; alle pagine 17/18 riporta le conclusioni dell’atto di appello avverso la seconda sentenza di primo grado; a pagina 23 riporta brani della citazione in appello avverso la seconda sentenza di primo grado; nelle pagine 25-27 vengono ancora riproposti ampi stralci delle conclusioni rassegnate nei due giudizi, in primo e in secondo grado.

1.2. Perchè possa utilmente dedursi in sede di ricorso per cassazione il vizio di omessa pronuncia è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si rendesse necessaria e ineludibile, e, dall’altro, che tali domanda o eccezione siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente e/o per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo del giudizio di secondo grado nel quale l’una o l’altra erano state proposte o riproposte, onde consentire al giudice di legittimità di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività della proposizione nel giudizio a quo e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi.

In caso di deduzione di error in procedendo nel giudizio di merito, per violazione dell’art. 112 c.p.c., per il quale la Cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità d’esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all’adempimento da parte del ricorrente dell’onere d’indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica, per il principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito (ex multis Sez.2, 18/05/2011, n. 10921).

1.3. Nel primo giudizio di primo grado (r.g. 303/2002) svoltosi dinanzi al Tribunale di Treviso B.G. aveva proposto domanda di condanna di Veneto Banca al risarcimento dei danni per violazione degli obblighi gravanti sull’intermediario finanziario e anche una domanda di nullità/risoluzione dei contratti relativi agli ordini di acquisto.

Il Tribunale con la prima sentenza 104/2007 ha accolto la domanda risarcitoria, limitatamente peraltro alla violazione di uno specifico obbligo informativo dell’intermediario (quello ex art. 28, comma 3, Reg. Consob. 11522/1998, di informare prontamente e per iscritto l’investitore quando le operazioni in strumenti derivati e in warrant, da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura, abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni) e ha ritenuto inammissibile la domanda di nullità degli ordini perchè la deduzione della mancanza di forma scritta era stata introdotta tardivamente in giudizio.

Con il primo atto di appello l’appellante B.G. ha riproposto la domanda di nullità, peraltro in via subordinata rispetto alla domanda riproposta in primo grado con il nuovo atto di citazione, nel frattempo introdotto dinanzi al Tribunale di Treviso (recante r.g. 4253/2007).

Con il secondo atto di citazione il B. ha effettivamente, fra l’altro, richiesto nelle sue conclusioni la dichiarazione di nullità o risoluzione dei contratti di acquisto dei warrants in relazione alla violazione degli obblighi gravanti sugli intermediari finanziari D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21 e art. 29 Regolamento Consob.

In ordine a tale domanda il Tribunale trevigiano con la seconda sentenza 2310/2008 ha ritenuto, in modo del tutto incongruo, l’esistenza di un giudicato, dichiarando di conseguenza inammissibile la domanda di parte attrice.

1.4. Avverso questa seconda sentenza ha proposto appello B.G., censurando la predetta statuizione e riproponendo, tra l’altro la domanda di nullità o risoluzione degli ordini per violazione degli obblighi informativi dell’intermediario.

Statuendo in ordine alla seconda sentenza del Tribunale, la Corte di appello ha richiamato correttamente la norma applicabile alla fattispecie processuale che si era configurata e la sua disciplina (l’art. 39 c.p.c. in tema di litispendenza, litispendenza parziale e continenza); non ha peraltro richiamato tale istituto nella valutazione finale, ancorchè senza apprezzabili conseguenze, poichè ormai entrambi i procedimenti interferenti fra loro e parzialmente sovrapposti nell’oggetto, riuniti fra loro, pendevano dinanzi allo stesso giudice di secondo grado; ha giustamente escluso che si versasse in una preclusione da giudicato (ne bis in idem) per l’ovvia considerazione che la prima sentenza del Tribunale non era comunque passata in giudicato, senza procedere ad un confronto analitico della diversa ampiezza delle due domande a distanza di tempo introdotte dal B..

1.5. La Corte lagunare si è quindi accinta, correttamente, all’esame della domanda oggetto del secondo procedimento, vista anche la clausola di subordinazione espressamente impressa dall’appellante al suo primo atto di gravame.

Dopo ampia ed ineccepibile motivazione esposta alle pagine da 5 a 7 della sentenza qui impugnata, dedicata alla riferibilità della sanzione di nullità contemplata dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 al solo contratto quadro e non ai singoli ordini di investimento, la Corte di appello ha apparentemente ignorato la richiesta di risoluzione degli stessi ordini per violazione degli obblighi informativi dell’intermediario, ovviamente proposta per ragioni diverse da quell’inadempimento specifico all’art. 28, comma 3, Reg. 11522/1998, per il quale si era formato il giudicato interno in relazione alla condanna risarcitoria contenuta nella prima sentenza di primo grado e non appellata.

1.6. Tale apparente mancanza non è però sufficiente per l’accoglimento della censura proposta dal ricorrente, che non ha dato adeguatamente conto, nel rigoroso rispetto del canone di autosufficienza del ricorso e dei correlativi oneri, tratteggiati nel precedente p. 1.2., di aver proposto in primo grado (e in particolare nel secondo giudizio di primo grado) una valida domanda, completa di tutti i suoi elementi costitutivi essenziali e di averla correttamente riproposta in appello.

Non è certo sufficiente a tal fine la mera proposizione del petitum di risoluzione, perchè l’atto deve contenere anche l’adeguata rappresentazione della causa petendi (in ordine all’inadempimento del dovere di segnalare l’inadeguatezza delle operazioni), cosa che non viene affatto adeguatamente dedotta e precisata nel ricorso.

Fra i requisiti essenziali della domanda giudiziale, la cui indeterminazione è sanzionata dall’art. 164 c.p.c., comma 4, figura non solo “la cosa oggetto della domanda” (ossia il petitum) ma anche la “l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni” (ossia la causa petendi); tale ultimo requisito non è certamente soddisfatto dalla mera indicazione delle norme di diritto invocate, ma richiede necessariamente e soprattutto l’indicazione dei fatti (la fattispecie concreta) in forza dei quali la domanda viene proposta (e cioè dei fatti che, opportunamente sussunti nella fattispecie astratta, giustificherebbero l’accoglimento della richiesta della parte).

Il ricorso non dà affatto conto di siffatto imprescindibile elemento.

1.7. Appaiono quindi fondate le obiezioni sollevate a questo proposito dalla controricorrente.

Infatti, a prescindere dalla richiesta di dichiarazione di nullità per vizio di forma degli ordini di acquisto (sulla quale la Corte territoriale ha esaurientemente risposto), la domanda di nullità/risoluzione avanzata nel primo giudizio era stata tardivamente introdotta e giudicata inammissibile dalla sentenza del Tribunale di Treviso 104/2007; nel secondo giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso (r.g. 4253/2007) il ricorrente non ha dimostrato di aver effettivamente e adeguatamente formulato la domanda di risoluzione, non risultando proposte le necessarie deduzioni in fatto oltre alla mera e insufficiente formulazione delle sole conclusioni al proposito, in via del tutto generica e sfornita di argomentazioni probatorie.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, il ricorrente denuncia omessa pronuncia su motivo di gravame e violazione o falsa applicazione di legge sostanziale e processuale per omessa pronuncia sul fatto, incontestabile, perchè non specificamente contestato dalla Banca D.Lgs. n. 5 del 2003, ex art. 10, u.c., della quantificazione delle somme di provenienza attorea investite negli acquisti di warrants; lamenta altresì omesso esame della domanda di quantificazione delle somme proprie dell’investitore utilizzate per l’acquisto dei warrants.

Il richiamo dell’art. 112 c.p.c. e conseguentemente all’art. 360 c.p.c., n. 4, appare del tutto fuor di luogo perchè nella specie neppure il ricorrente configura una domanda o un’eccezione suscettibile di ingenerare il dovere di pronuncia del giudice, intesa come sopra ricordato come domanda autonomamente apprezzabile, ritualmente e inequivocabilmente formulata, per cui quella pronuncia si rendesse necessaria e ineludibile.

Quanto all’omesso esame del fatto, l’infondatezza della doglianza è palese poichè la Corte di appello, lungi dall’ignorare la circostanza, a cavallo fra le pagine 8 e 9, ha motivatamente affermato la totale irrilevanza della circostanza della provenienza delle risorse impiegate per l’acquisto dei titoli nelle operazioni di investimento, contando unicamente la destinazione delle somme, a prescindere dalla loro fonte (investitore o terzi) e dovendosi commisurare le perdite e gli obblighi di comunicazione della Banca al capitale di riferimento.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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