Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.13841 del 22/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10905/2017 proposto da:

V.R., nella qualità di erede di F.C., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Mariagrazia Ferrari per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Cassa Risparmio Biella Vercelli Biverbanca Spa;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10328/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;

udito l’Avvocato BASSOTTI, munito di delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 10328 del 9/2-19/5/2016 la Corte di Cassazione – Sezione 1 civile, respingendo gli altri motivi, ha accolto il sesto motivo di ricorso proposto dalla Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli s.p.a. – Biverbanca s.p.a. avverso la sentenza del 13/7/2011 della Corte di appello di Torino che l’aveva condannata al pagamento in favore di F.C. della somma di Euro 14.781,17, oltre interessi e spese del doppio grado di giudizio, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all’investimento rischioso in titoli obbligazionari argentini, effettuata in violazione degli obblighi informativi incombenti sull’intermediario finanziario.

Cassata la sentenza impugnata, la Corte ha deciso nel merito riducendo il risarcimento del danno spettante al F. della somma di Euro 7.464,87, confermando nel resto l’impugnata sentenza e condannando la ricorrente Biverbanca al pagamento in favore del F. di due terzi delle spese del giudizio di legittimità, per il residuo terzo compensate.

2. Con ricorso notificato il 5/5/2017 V.R., affermandosi erede di F.C. e allegando a comprova autocertificazione in data 20/4/2017, ha richiesto la revocazione parziale della sentenza ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395, comma 1, n. 4, in relazione sia all’erronea affermazione che la somma di somma di Euro 7.464,87 relativa a cedole incassate sull’investimento non era stata detratta dal risarcimento liquidato (capitale perduto, maggiorato degli interessi, diminuito del valore residuo dei titoli), sia alla mancata affermazione della detrazione dal predetto risarcimento della somma effettivamente incassata per cedole, pari a Euro 3.199,23.

Il ricorrente prospetta così un duplice errore.

2.1. Da un lato, egli assume che la Corte abbia supposto inesistente un fatto (la detrazione dal risarcimento del danno delle somme relative alle cedole incassate) la cui verità, mai contestata, era positivamente stabilita; tale circostanza, secondo il ricorrente, risulta inequivocabilmente dal prospetto di pagina 65 della sentenza di secondo grado della Corte di appello di Torino, laddove per l’appunto risultava detratto dal coacervo di capitale e mancati interessi l’importo delle cedole incassate (Euro 3.199,23).

Il ricorrente aggiunge che la Corte di appello in un primo tempo aveva effettuato erroneamente due volte la detrazione, perchè, dapprima, aveva detratto l’importo delle cedole dal complessivo importo delle cedole non incassate, costituente la voce dei “mancati interessi” (pari a Euro 10.664,10 – Euro 3.199,23 = Euro 7.464,87), poi, una seconda volta anche dalla sommatoria di capitale perduto più mancati interessi. La Corte di appello, però, investita con apposito ricorso da F.C., aveva emendato l’errore materiale commesso in motivazione e in dispositivo, indicando conseguentemente nella maggior somma di Euro 17.980,40 (Euro 14.781,17 + 3.199,23) la somma complessiva effettivamente dovuta dalla Banca.

2.2. Il ricorrente lamenta che con un secondo concorrente errore la Corte di Cassazione abbia indicato l’importo delle cedole incassate, ritenuto erroneamente non detratto, in Euro 7.464,87 e non già di Euro 3.199,23.

2.3. I due predetti errori avevano indotto la Corte di Cassazione ad accogliere erroneamente il sesto motivo di ricorso e a compensare parzialmente le spese di lite, nella misura di 1/3, anzichè condannare la Banca soccombente all’integrale rifusione.

3. L’intimata Biverbanca non si è costituita in giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Quanto alla legittimazione attiva, il ricorrente V.C., che si afferma erede della parte processuale deceduta, F.C., ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio volta ad autocertificare la propria qualità di erede della parte defunta, effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, art. 47.

1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o – come nella fattispecie proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest’ultima (Sez. 2, 31/08/2017, n. 20599).

Tale assunto è del tutto conforme al principio generale che impone l’onere della prova dei fatti alla parte che li ha allegati in giudizio, inclusi quelli inerenti ai presupposti e alle condizioni dell’azione esercitata Sez. 3, 27/6/2018 n. 16904) in particolare, quanto alla qualità di erede, è consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione che il soggetto che promuove l’azione (e, specularmente, che la contraddica) nell’asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto fatto valere deve allegare la propria legitimatio ad causam, per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore e fornire, quindi, tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione, provando sia il decesso della parte originaria, sia l’asserita qualità di erede della stessa, costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel diritto dedotto in giudizio e pertanto, alla proposizione dell’azione in proprio nome al posto del defunto titolare del diritto stesso. In difetto di siffatta prova resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto ad agire, dimostrazione il cui onere incombe sulla parte che tale diritto eserciti (Sez. 2, 29/01/2013, n. 2046; Sez. 2, 31/08/2017, n. 20599; Sez. 6, 03/05/2016, n. 8677; Sez. 1, 04/12/2014, n. 25655 Sez. 2, 08/05/2013, n. 10894).

1.2. A tale riguardo e con riferimento all’assolvimento del predetto onere probatorio, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 47, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, poichè esaurisce i suoi effetti nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi. Tuttavia il Giudice, ove la stessa sia prodotta, è tenuto a valutare adeguatamente, anche ai sensi della nuova formulazione dell’art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell’ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva (Sez. 6, 10/05/2018, n. 11276; Sez. un., 29/05/2014, n. 12065).

1.3. Nella fattispecie la dichiarazione prodotta dal ricorrente fa riferimento ad alcune circostanze (ossia al verbale di pubblicazione di testamento a rogito Notaio G. di Biella del 23/12/2015 rep. *****, registrato a Biella il *****), ancorchè senza indicare la data della morte di F.C., senza provarne direttamente il decesso e senza riferire il contenuto del testamento e della presenza di eventuali coeredi.

L’intimata Biverbanca non si è costituita nel giudizio di legittimità e non ha quindi ha sollevato alcuna contestazione al riguardo.

1.4. Il ricorrente documenta la propria pretesa qualità di erede con autocertificazione, che peraltro non rispetta il canone formale del combinato disposto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445¸ artt. 47 e 38.

L’art. 47, comma 1, citato, dispone infatti che l’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato possa essere sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’art. 38 (sottoscrizione in presenza del dipendente addetto ovvero presentazione unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore).

Nella fattispecie il documento di identità non è stato allegato dal ricorrente. Ciò peraltro appare ininfluente, perchè tale adempimento, attinente alla dimostrazione della provenienza della dichiarazione e non della veridicità del suo contenuto, può essere validamente surrogato dalla produzione in giudizio da parte del difensore che ha autenticato la firma della parte interessata, tanto più che l’autodichiarazione, alla stregua della giurisprudenza sopra ricordata, assume rilievo processuale solo in funzione di allegazione specifica dei fatti attestati, idonea a renderli non controversi in relazione all’atteggiamento assunto al proposito dalla controparte.

1.5. Nella fattispecie, tuttavia, pur se la dichiarazione prodotta fa riferimento a circostanze abbastanza precise e specifiche, anche se, come si è detto, non complete, alla mancata proposizione di contestazioni da parte dell’intimata Biverbanca non può essere ascritto alcun rilievo alla luce del principio generale espresso dall’art. 115 c.p.c., comma 1, secondo il quale non può essere ascritto alcun valore alla non contestazione della parte non costituita (Sez. 3, 26/06/2018, n. 16800; Sez. 3, 19/10/2016, n. 21096; Sez. lav., 21/11/2014, n. 24885; Sez. 6, 04/11/2015, n. 22461).

Il principio di non contestazione che si correla alla struttura dialettica del processo civile non permette di attribuire valore ammissiva al comportamento della parte che ha scelto, sia pur volontariamente, di restare assente dal processo; tale condotta integra un comportamento neutrale a cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova.

Non è senza rilievo neppure il fatto che la Corte Costituzionale con la sentenza 12/10/2007, n. 340 abbia dichiarato incostituzionale il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 13, comma 2, nella parte in cui disponeva che i fatti affermati dall’attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di risposta, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla sua concludenza, sia pure per difetto di idonea delega ex art. 76 Cost.. In tale occasione, nel valutare l’ampiezza e l’efficacia della delega che autorizzava il Governo a dettare regole processuali che prevedessero “la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali”, la Consulta ebbe modo di precisare che la disposizione censurata dettava una regola del processo contumaciale in contrasto con la tradizione del diritto processuale italiano, nel quale alla mancata o tardiva costituzione mai è stato attribuito il valore di confessione implicita.

Tale principio fondamentale opera anche nel giudizio di legittimità in relazione ai fatti che vengano ritualmente dedotti in tale sede (come quelli inerenti la legittimazione a intervenirvi sostitutivamente quale erede di una delle parti processuali).

6. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato.

Poichè dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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