Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.13848 del 22/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30111/2017 proposto da:

RAC Radio Antenna Capri Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Della Giuliana 83-a, presso lo studio dell’avvocato Wladimira Zipparro, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Marco Del Gaiso, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Cine Radio Sud Di A.U. & C Snc, Elemedia Spa, Radio Punto Nuovo Srl;

– intimati –

avverso la sentenza n. 13355/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2019 da Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato Zipparo per la ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per revocazione la sentenza n. 13355 del 26 maggio 2017 di questa Corte, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Radio Antenna Capri s.r.l. avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli pronunciata il 2 febbraio 2012.

2. – Il ricorso è stato notificato a Elemedia s.p.a., Punto Nuovo s.r.l. e Cine Radio Sud s.n.c. di A.U. & C. s.n.c., che non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso individua una “svista” di questa Corte con riguardo al rigetto, da parte della sentenza impugnata, di una eccezione di giudicato esterno che sarebbe stata sollevata dalla stessa società istante. L’atto di impugnazione si sofferma, poi, sui tre motivi su cui era stato fondato il ricorso per cassazione per rilevare anzitutto, con riguardo al primo, che la Corte avrebbe “obliterato” tutte le “tematiche” relative a “domande, eccezioni e assunti che richiedono una statuizione”: ciò avendo riguardo a diversi elementi in relazione ai quali la sentenza della Corte di appello doveva risultare viziata per mancanza di statuizione o di motivazione comprensibile; osserva poi la ricorrente che sarebbe mancata la pronuncia sul terzo motivo di ricorso ed evidenzia una “svista plurima del Collegio a proposito delle denunciate carenze motivazionali” riferite a diverse questioni.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Nel corpo dell’atto si menziona l’errore che sarebbe consistito nell’aver mancato di considerare la certificazione di mancata impugnazione della sentenza che si era assunta essere passata in giudicato, ma sul punto è sufficiente rilevare che il lamentato errore non potrebbe avere carattere decisivo, dal momento che la Corte di legittimità ha disatteso la questione avendo anche riguardo ai limitati effetti della pronuncia invocata, che riguardava solo l’odierna istante e una delle intervenienti, e osservando – altresì – che “non risulta(va) assolutamente chiaro” se la pronuncia si riferisse “agli stessi impianti, alla medesima collocazione e alle medesime interferenze”: rilievo, quest’ultimo, che, fondandosi su un’attività valutativa, non può farsi rientrare nella previsione dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (per tutte: Cass. 27 aprile 2018, n. 10184) e che l’istante ha censurato in modo comunque inappropriato, richiamando genericamente le proprie memorie e il ricorso per cassazione.

Quanto agli errori in cui sarebbe incorsa la Corte nell’esame del primo e del secondo motivo di ricorso per cassazione, è facile osservare come l’impugnazione si risolva, sul punto, in una doglianza priva di specificità e concludenza, dal momento che a fronte delle censure svolte la sentenza impugnata per revocazione ha rilevato come le argomentazioni della parte ricorrente finiscano “per consistere in valutazioni di mero fatto, insuscettibili di controllo in questa sede di legittimità, a fronte di una sentenza comunque adeguatamente motivata”. Nè potrebbe opporsi che la Corte di legittimità abbia male inteso la portata delle deduzioni svolte da Radio Antenna Capri: infatti, ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l’errato apprezzamento, da parte della Corte, di un motivo di ricorso, qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l’originario ricorso, si verte in un ambito estraneo a quello dell’errore revocatorio (Cass. 15 giugno 2017, n. 14937).

Per quel che attiene, infine, all’omesso scrutinio del terzo motivo di ricorso, deve darsi atto di come la stessa parte ricorrente abbia evidenziato, a pag. 6 del proprio ricorso per revocazione, che i fatti prospettati nei primi due motivi fossero stati pure posti a fondamento del terzo, ove era stata formulata la censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5: non si comprende, allora, come, al di là della mancata enunciazione, nel provvedimento impugnato, del singolo motivo di ricorso, la doglianza in esame possa trovare riscontro, visto che – lo si è detto – la Corte di legittimità ha riconosciuto la congruità motivazionale della sentenza di appello avendo riguardo a quanto dedotto nel primo e nel secondo motivo di ricorso. Del resto – è appena il caso di aggiungere -, l’impugnazione revocatoria, sul piano rescindente, non deve certo indagare la consistenza argomentativa della sentenza in esame: la quale, a sua volta, aveva il solo compito di accertare, per quanto qui interessa, se la pronuncia di appello presentasse il denunciato vizio motivazionale (e non già pretesi errori di fatto nell’apprezzamento, riservato al giudice del merito, degli elementi probatori di causa).

3. – Non deve statuirsi sulle spese processuali in assenza di difese delle parti intimate.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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