LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3810/2015 proposto da:
S.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO RICCARDI;
– ricorrente principale –
contro
A.N.M. – AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 607/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/02/2014 r.g.n. 1603/2010.
RILEVATO
che:
1. S.D. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda tesa ad ottenere l’accertamento del suo diritto a percepire, a far data dal 1990, l’indennità di “agente unico” in misura pari a venti minuti di retribuzione normale di autista VII livello con tre scatti di anzianità, e successive evoluzioni di tale qualifica, con condanna dell’Azienda Napoletana Mobilità A.N.M. s.p.a. al pagamento delle differenze maturate con tale decorrenza oltre agli accessori dovuti per legge.
2. L’A.N.M. s.p.a. ha opposto difese con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi.
3. S.D. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., in relazione agli artt. 112,416,434 e 437 c.p.c.. Rileva il ricorrente che la Corte di merito pur dando atto, in esito alla complessiva ricostruzione della disciplina collettiva, che la pretesa del lavoratore sarebbe fondata, ha poi rigettato la domanda evidenziando che l’art. 18 del c.c.n.l. 2 ottobre 1989 ha limitato la rivalutazione ad alcuni istituti tra i quali non è compresa l’indennità di agente unico che ne era risultata, così, cristallizzata. Osserva al riguardo il ricorrente che in tal modo la Corte di merito è incorsa nella denunciata violazione di legge atteso che la società, nel costituirsi in primo grado, non aveva affatto dedotto che il compenso si era cristallizzato per effetto del c.c.n.l. del 1989, mai neppure allegato agli atti.
5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che dalla motivazione della sentenza, che contiene affermazioni contraddittorie e incompatibili le une con le altre, non sarebbe possibile comprendere il ragionamento posto a base della reiezione della domanda tanto da doversi ritenere che una motivazione così intrinsecamente contraddittoria sia del tutto nulla.
6. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione del contratto collettivo degli autoferrotranvieri del 2 ottobre 1989 e del 1 aprile 1995 in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, l’indennità in questione, corrisposta in maniera fissa e continuativa, fa parte della retribuzione e non è soggetta ad alcun congelamento.
7. Con il ricorso incidentale condizionato la A.N.M. s.p.a. denuncia una errata interpretazione da parte del giudice di appello delle disposizioni del c.c.n.l. degli autoferrotramvieri del 23 luglio 1976, dell’art. 1 del c.c.n.l. del 12 marzo 1980 dell’art. 3 dell’accordo nazionale del 27 novembre 2000 e dell’art. 36 Cost e art. 2109 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene la società che la Corte avrebbe errato nel ritenere che l’indennità di agente unico corrisposta agli autisti rientrasse tra le componenti della retribuzione normale soggetta ad adeguamento come prevista negli anni dalla contrattazione collettiva. Con il secondo motivo di ricorso, poi, deduce che la sentenza sarebbe incorsa, nell’interpretare l’accordo 15 marzo 1988, nella violazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c.. Infine con il terzo motivo di ricorso incidentale condizionato denuncia la violazione della L.R. Campania 25 gennaio 1983, n. 16, art. 4, comma 1, lett. a), come modificata dalla L.R. Campania 15 marzo 1984, n. 13, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La società sottolinea che a partire dal 1990 non era stato previsto alcun meccanismo di adeguamento automatico del compenso in esame e che con l’accordo del 1988si era solo inteso favorire l’equiparazione di quanto a tale titolo corrisposto dalle varie aziende concessionarie.
8. Il primo motivo del ricorso principale è fondato e resta assorbito l’esame delle altre censure articolate dal S. oltre che del ricorso incidentale condizionato.
8.1. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte (cfr. tra le altre ed in termini Cass. VI L nn. 8680 e 8682 del 03/05/2016), il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) o a quello del tantum devolutum quantimi appellatimi (art. 437 c.p.c.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (cfr, ex plurimis, Cass., 17109/2009).
8.2. La società intimata ha introdotto nel giudizio di appello, a suo dire con valore di mera difesa o al più di eccezione in senso lato, a confutazione della domanda proposta dal lavoratore (asseritarnente fondata sull’assenza di norme collettive nazionali recanti il congelamento” dell’indennità pretesa), un’ulteriore argomentazione, costituita dall’Accordo nazionale 2 ottobre 1989 (comprovante, per l’appunto, la sussistenza di disposizioni collettive nazionali sul “congelamento”).
8.3. L’Accordo nazionale del 1995 è stato, invece, direttamente applicato ed interpretato dalla Corte territoriale (senza alcun contraddittorio in entrambi i gradi di merito).
8.4. Ebbene, occorre premettere che, a differenza della legge e dei contratti collettivi del pubblico impiego (pubblicati in Gazzetta Ufficiale), il contratto collettivo privatistico non è conoscibile dal giudice se non con la collaborazione (onere di allegazione e di produzione) delle parti. Mentre la fonte normativa può essere conosciuta dal giudice a prescindere dall’iniziativa di parte, nel caso del contratto collettivo nazionale di lavoro privato la fonte negoziale collettiva nazionale resta assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell’onere della prova e sul contraddittorio, fin dall’introduzione del giudizio.
8.5. Se è vero, poi, che ai sensi dell’art. 420 c.p.c., comma 5, il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa, tale potere non può che essere esercitato in base alle allegazioni e deduzioni delle parti, restando la relativa eventualità pur sempre nell’ambito di applicazione del principio dispositivo e permanendo l’onere delle parti, che vogliano far valere l’applicazione di un determinato contratto collettivo, di provarne l’esistenza e di produrlo in giudizio (si tratta, dunque, di una discrezionalità limitata alla rilevanza del contratto o accordo collettivo ai fini della decisione e solo al giudizio positivo di rilevanza segue un dovere di acquisizione).
8.6. Esaminati i rilievi del ricorrente alla luce degli indicati principi, deve, allora, ritenersi che, nello specifico, alla conoscibilità dei richiamati accordi nazionali, sulla cui interpretazione il giudice del gravame ha incentrato la statuizione, fosse comunque di ostacolo la mancata deduzione, ed allegazione, delle predette fonti collettive nazionali fin dal primo grado di giudizio e la originaria mancanza di contraddittorio in ordine alle relative questioni.
8.7. Inoltre, nelle controversie concernenti il lavoro privato, sia pur connotate, come nella vicenda in esame, da peculiare e considerevole serialità per il numero dei lavoratori implicati, la normativa contrattuale collettiva è espressione di autonomia privata (e tale rimane, pur a fronte della vastità di uno specifico contenzioso) e il giudice non è tenuto a conoscerla, non trovando applicazione il principio iura novit curia.
8.8. In conclusione, la Corte territoriale che ha posto a fondamento della decisione Accordi nazionali sui quali, in primo grado, non si era svolto alcun contraddittorio e non appartenevano già al processo, ha deciso la causa superando le deduzioni, in fatto ed in diritto, cosi come delineate e delimitate nel corso del giudizio di primo grado, così disattendendo il principio dispositivo che, in generale, conforma il processo civile e, in particolare, la regola del tantum devolutum tantum appellatum (art. 437 c.p.c.).
9. L’accoglimento del primo mezzo comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato, incentrato sulla regolamentazione normativa e pattizia del preteso adeguamento, sui quali deciderà il giudice del rinvio.
10. La causa va, pertanto, rinviata alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame della controversia, oltre a provvedere anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019
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