Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.13866 del 22/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20941-2014 proposto da:

O.M., P.M., S.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO SAVARESE, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA;

– controricorrente –

e contro

FONDO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE EX CASSA RISPARMIO ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4877/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/08/2013, R.G.N. 368/2011.

RILEVATO

che, con sentenza del 26 agosto 2013, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da O.M., P.M. e S.P. nei confronti di Unicredit S.p.A. e del Fondo Quiescenza per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Roma, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al riscatto della posizione previdenziale individuale maturata da ciascuno degli originari ricorrenti presso il Fondo predetto per essere stati iscritti al medesimo per l’intero periodo lavorativo ed avere fruito dei contributi annuali versati dal datore di lavoro in misura pari ad una quota della retribuzione pensionabile;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover aderire all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 4369/2010, in base al quale, con riguardo a forme di previdenza integrativa a prestazione definita regolate con metodo a ripartizione, di modo che la misura della prestazione erogata non è rapportata alla contribuzione nel tempo versata da o per conto del lavoratore, si è escluso il diritto al riscatto delle quote D.Lgs. n. 124 del 1993, ex art. 10, comma 1, lett. c), in favore degli iscritti ai fondi preesistenti che abbiano cessato il rapporto, senza maturazione del diritto a pensione, in epoca successiva all’entrata in vigore della predetta norma, non essendo configurabili posizioni individuali soggette a capitalizzazione e non essendo detta disposizione inclusa tra quelle per le quali l’art. 18 medesimo D.Lgs. prevede precisi termini di adeguamento nei confronti dei fondi preesistenti;

che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la sola Unicredit S.p.A.;

che la Banca resistente ha poi presentato memoria.

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10,comma 1, lett. c), lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale inteso ad escludere l’applicabilità ai fondi preesistenti a prestazione definita gestiti con il metodo a ripartizione della predetta norma che impone, a fronte del venir meno dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, il riconoscimento da parte del Fondo delle opzioni date dal riscatto o dalla portabilità della posizione previdenziale individuale;

che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, i ricorrenti imputano alla Corte territoriale la mancata considerazione del comportamento della Unicredit S.p.A., concretatosi nel riconoscimento in favore degli iscritti al Fondo Quiescenza del Personale della ex Cassa di Risparmio di Roma del diritto alla portabilità della posizione previdenziale individuale intervenuto con la sottoscrizione dell’accordo sindacale del 22.12.2009, concluso dunque successivamente al deposito del ricorso introduttivo ma, in ogni caso, fatto oggetto di contraddittorio tra le parti per averne i ricorrenti dato conto e riportato il testo nelle note autorizzate in primo grado;

che il primo motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento alla luce del principio di diritto espresso da questa Corte con la pronunzia resa a sezioni unite n. 477 del 14.1.2015, secondo cui, riflettendo il quadro normativo una chiara volontà legislativa intesa a riconoscere la portabilità della posizione previdenziale individuale con riferimento a tutti i fondi, nuovi e preesistenti, quali che siano i meccanismi di gestione, il D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10 deve ritenersi applicabile anche ai fondi pensionistici preesistenti all’entrata in vigore della Legge Delega n. 421 del 1992, quali che siano le loro caratteristiche strutturali e, quindi, non solo ai fondi a capitalizzazione individuale, ma anche a quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva;

che, pertanto, il primo motivo va accolto, restando assorbito il secondo e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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