Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13898 del 22/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11918-2018 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in RONMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ANGELO VITTORIO (ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 30.4.2018 del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Ancona);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE. TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROIEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA *****

SEZIONE DI ANCONA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 17/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA MASSIMO;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

FATTI DI CAUSA

1. – O.F. domandava annullarsi il provvedimento della competente Commissione territoriale con cui erano state disattese le proprie domande aventi ad oggetto il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento, in via subordinata, del diritto alla protezione sussidiaria, nonchè, in via ulteriormente gradata, il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il Tribunale respingeva il ricorso.

2. – O. ricorre per cassazione contro il decreto del Tribunale: lo fa prospettando due motivi di impugnazione. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo. Il giudice di prime cure non avrebbe valorizzato la circostanza per cui, avendo il ricorrente ucciso, anche se solo colposamente (durante una partita di calcio), un membro degli adepti del culto Evie, lo stesso era divenuto oggetto di una ritorsione.

Il secondo mezzo denuncia il mancato esame di un documento attestante la data di fuga dalla Nigeria del ricorrente.

2. – I due motivi non meritano accoglimento.

Ha osservato il Tribunale che a seguito dell’episodio narrato, e cioè della morte procurata non volontariamente a un avversario di gioco nel corso di una partita di calcio, il ricorrente aveva trascorso un congruo lasso di tempo in Nigeria senza subire minacce o attentati di sorta: sicchè, ad avviso del giudice di prime cure, doveva ritenersi che il pericolo descritto dallo stesso istante non sussistesse o non presentasse, comunque, la gravità che l’istante gli aveva attribuito.

Il rilievo per cui l’istante, a seguito dell’uccisione del soggetto che ne faceva parte, non ebbe a ricevere intimidazioni o ritorsioni implica, all’evidenza, che il Tribunale abbia escluso la decisività della circostanza relativa all’appartenenza del giocatore deceduto alla setta religiosa indicata nel corpo del primo motivo.

Il denunciato mancato esame del documento che comproverebbe la data di espatrio di O. sfugge, poi, al sindacato di legittimità. Infatti, il Tribunale ha certamente preso in esame il lasso di tempo intercorrente tra l’incidente di gioco e la partenza del ricorrente dalla Nigeria: ciò è tanto vero che, come si è detto, nel decreto è stato valorizzato proprio il dato della permanenza indisturbata dell’istante nel proprio Paese per un certo periodo. Tanto premesso, è irrilevante che il giudice di prima istanza abbia mancato di prendere in considerazione il documento indicato nel secondo motivo. Infatti, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

3. – Il ricorso è dunque respinto.

4. – Non deve statuirsi sul rimborso delle spese processuali, stante la mancata resistenza del Ministero.

L’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368).

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 Sezione Civile, il 11 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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