Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13899 del 22/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17832-2018 proposto da:

Q.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA 91, presso lo studio dell’avvocato IAIONE ARTURO, rappresentato e difeso dall’avvocato COLACURCIO GIOVANNI (Ammesso P.S.S. delibera 17/7/2018 Cons. Ord. Avv. Napoli);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO CONIMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA MASSIMO;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

FATTI DI CAUSA

1. – Q.I., nato nel Ghana, adiva il Tribunale di Napoli domandando il riconoscimento della protezione internazionale, o, in subordine, di quella sussidiaria e, in via ulteriormente gradata, quella umanitaria.

Il Ministero dell’interno non si costituiva.

Il Tribunale rigettava il ricorso.

2. – Q.I. propone ora ricorso per cassazione facendo valere quattro motivi di impugnazione. Il Ministero resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi sono rubricati come segue.

Primo motivo: “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma l0, così come modificato dal D.Lgs. n. 13 del 2017 convertito nella L. n. 46 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – illegittimità costituzionale”.

Secondo motivo: “Nullità del decreto per omessa motivazione in ordine alla mancata fissazione dell’udienza D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, comma 11, lett. a) e b), in riferimento all’art. 111 Cost., all’art. 132 c.p.c. e all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Terzo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Quarto motivo: “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – omessa motivazione, nullità in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 ed all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

2. – Si osserva quanto segue.

2.1 – Nel corpo del primo motivo parte ricorrente ha sollevato una questione ci costituzionalità incentrata sul difetto delle condizioni di necessità e urgenza del decreto legge con cui è stato modificato il rito applicabile ai procedimenti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, in tema di riconoscimento della protezione internazionale. Tale questione è manifestamente infondata: infatti la disposizione transitoria che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

2.2. – Relativamente alla mancata fissazione di udienza nonostante la mancata acquisizione della videoregistrazione, la censura sollevata merita convinto accoglimento. Questa Corte ha sul punto rilevato che nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717 cit.).

A fronte di tale dato, non appare condivisibile il rilievo svolto dal Tribunale, secondo cui la documentazione dell’audizione del richiedente da parte della Commissione a mezzo di videoregistrazione risulterebbe applicabile alle domande di protezione internazionale depositate a partire dal 18 agosto 2017, sicchè “tale modalità tecnica non era all’epoca vigente”. Infatti, la previsione di cui all’art. 35-bis, comma 11, non è condizionata, quanto alla sua operatività, dall’entrata in vigore della norma che ha reso obbligatoria la videoregistrazione presso le commissioni: videoregistrazione che, del resto, poteva attuarsi anche prima dell’emanazione del D.L. n. 13 del 2017, giacchè in base al non più vigente D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 2-bis, il colloquio poteva essere registrato con mezzi meccanici. Tale conclusione si giustifica, del resto, su di un piano di razionalità: giacchè se, per scelta legislativa, il tribunale non può esimersi dal fissare l’udienza nei casi in cui non disponga degli elementi per apprezzare compiutamente, attraverso la videoregistrazione, l’audizione dell’interessato avanti alla commissione, non vi è ragione per ritenere che detta regola non operi per il periodo in cui la ripresa audiovisiva era non obbligatoria, ma facoltativa: quel che appare infatti decisivo – e idoneo a superare ogni diversa questione fondata sull’operatività ratione lemporis delle regole applicabili al procedimento avanti alla commissione – è che nel nuovo rito camerale, per una precisa scelta del legislatore, una documentazione non videoregistrata del colloquio è inidonea ad esimere il tribunale dalla fissazione dell’udienza.

2.3. – Quanto appena rilevato determina il superamento delle ulteriori deduzioni sollevate dall’istante: deduzioni incentrate sull’asserita incostituzionalità di una disciplina che attribuisse al giudice del merito il potere di definire il giudizio in tema di protezione internazionale senza fissare alcuna udienza. Nel caso in esame, infatti, l’udienza andava fissata e tanto determina l’irrilevanza delle divisate questioni di costituzionalità.

2.4. – Il primo motivo va dunque accolto.

2.5. – Le restanti censure restano assorbite.

3. – Il decreto impugnato è cassato e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 Sezione Civile, il 11 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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