LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24063-2017 proposto da:
O.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNACELE SIMONA (Ammesso P.S.S. con delibera prot. 4925/2007 Cons. Ord. D’Abruzzo);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1433/2017 della CORTE D’APPELLO di l’AQUILA, depositata il 03/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO MARIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino straniero O.S..
A sostegno della decisione ha affermato, per quel che interessa, che il racconto, come già sottolineato dal giudice di primo grado, è del tutto inattendibile. Il ricorrente ha dichiarato di essere stato vittima di una aggressione da parte di componenti di una confraternita universitaria, nel 2010, e di essere riuscito a fuggire; di essere stato per alcuni mesi a Benin City e poi di essere andato in Gran Bretagna dove è stato arrestato perchè in possesso di un pacco contenente droga, di essere rimpatriato a Lagos e di essersi di nuovo allontanato, arrivando in Italia, dopo essere stato in Libia. Il racconto si è rivelato generico e confuso, nonchè lacunoso in relazione all’identificazione degli aggressori ed alla mancata denuncia alla polizia. Escluso il rifugio viene esclusa anche la protezione sussidiaria sub art. 14 lett. a) e b) per difetto di credibilità, viene esclusa anche l’ipotesi D.Lgs. n. 251 del 2007 sub lett. c) all’esito dell’esame della situazione generale del paese di origine. La protezione umanitaria viene esclusa per la mancata allegazione di profili individuali di vulnerabilità.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione lo straniero, formulando un unico motivo nel quale viene censurata la valutazione di non credibilità del cittadino straniero e la sottovalutazione della situazione generale del paese. Infine, il ricorrente sottolinea che la sua vulnerabilità deriva dall’appartenenza alla religione cristiana da considerarsi anche in relazione alla grave instabilità politica riscontrata nel paese.
La censura non supera il vaglio di ammissibilità essendo incentrata su una valutazione dei fatti incidenti sulla valutazione della credibilità e sulle condizioni generali del paese del tutto alternativa a quella insindacabilmente svolta, con ampia motivazione dal giudice del merito.
Il ricorso, in conclusione, è inammissibile. Non si fa luogo a statuizione sulle spese in mancanza di difese della parte intimata.
Non deve essere applicato il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019